Modello richiesta intervento Fondo di Garanzia TFR

Nel caso in cui il lavoratore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro non abbia ricevuto il TFR a lui spettate a causa dell’insolvenza del datore di lavoro, puಠchiedere che la somma spettante a titolo di trattamento di fine rapporto gli venga elargita dal Fondo di Garanzia, appositamente istituito per garantire che il lavoratore riceva il TFR maturato anche nel caso in cui il datore di lavoro non sia nelle condizioni di corrispondere il pagamento della somma dovuta.

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Quando deve essere pagato il TFR

Il trattamento di fine rapporto, meglio conosciuto come TFR o liquidazione, èuna somma di denaro che, in forza di quanto stabilito dall’art. 2120 del Codice Civile, deve essere corrisposta al lavoratore dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro, a prescindere dalle cause che l’hanno determinata.

Tale somma di denaro deve essere materialmente corrisposta al momento della risoluzione del rapporto lavorativo o in alternativa entro il termine previsto dal contratto nazionale di riferimento.

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Tassazione del Tfr (Trattamento di fine rapporto)

L’imposta che si applica sul Trattamento di fine rapporto corrisposto al lavoratore dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro viene calcolata dal datore di lavoro o dal sostituto d’imposta in via provvisoria e successivamente dall’Agenzia delle Entrate in via definitiva.

Ai fini del calcolo dell’imposta da applicare, la normativa di riferimento prevede che si debba tener conto dell’aliquota media dei cinque anni precedenti alla cessazione del rapporto di lavoro, applicando quella che risulta pi๠conveniente per il lavoratore stesso.

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Anticipo TFR acquisto prima casa

L’art.2120 del Codice Civile, oltre a spiegare le modalità  di calcolo del TFR maturato, stabilisce che in determinati casi il lavoratore puಠchiedere al proprio datore di lavoro un anticipo del TFR mediante una lettera compilata sulla base di un esempio di richiesta anticipo TFR.

Tra i vari casi in cui il lavoratore puಠchiedere un anticipo della liquidazione figura quello dell’acquisto della prima casa. A riguardo, in particolare, la legge n. 297 del 29 maggio 1982 riconosce al lavoratore dipendente la possibilità  di chiedere al datore di lavoro un anticipo del 70% del TFR maturato fino a quel momento.

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Calcolo TFR maturato

Il trattamento di fine rapporto, comunemente chiamato TFR o liquidazione, èdisciplinato dall’art. 2120 del Codice Civile, che stabilisce anche le modalità  di calcolo della somma di denaro che deve essere corrisposta al lavoratore subordinato in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

La norma stabilisce che il calcolo avviene moltiplicando una quota pari allo stipendio annuo percepito al momento della cessazione del rapporto di lavoro per gli anni di servizio e dividendo il tutto per 13,5. La quota deve essere proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, inoltre viene considerato come mese intero la frazione di mese uguale o superiore a 15 giorni.

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Lettera di sollecito pagamento TFR

L’art. 2120 del Codice Civile disciplina il trattamento di fine rapporto, comunemente chiamato TFR o liquidazione, affermando che in caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto ad una somma di denaro che viene calcolata sommando per ciascun anno di servizio una quota pari alla retribuzione spettante per l’anno in corso e divisa per 13,5.

Il TFR deve essere corrisposto al lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro e comunque non entro il termine stabilito da Contratto Collettivo Nazionale di riferimento.

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Esempio richiesta anticipo TFR

I lavoratori dipendenti del settore privato che hanno già  svolto almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro e che si trovano a dover affrontare spese di particolare importanza, tra cui spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale o spese per l’acquisto della prima casa, possono chiedere al proprio datore di lavoro un anticipo del TFR nella misura massima pari al 70% della somma maturata fino a quel momento.

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Anticipo del TFR

Il Trattamento di Fine Rapporto, comunemente chiamato TFR o liquidazione, èuna somma di denaro che viene corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, a prescindere dalla causa che ha determinato la risoluzione del rapporto.

Per calcolare in maniera approssimativa l’ammontare del TFR basta moltiplicare l’importo dell’ultima mensilità  ricevuta per gli anni di lavoro già  prestati.

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TFR in caso di insolvenza del datore di lavoro

In caso di insolvenza del datore di lavoro al momento della cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore puಠcomunque ottenere la liquidazione del TFR chiedendo l’intervento del Fondo di Garanzia Inps, alimentato mediante un contributo obbligatorio dei datori di lavoro.

Il diritto di richiedere l’intervento del Fondo di Garanzia spetta a tutti i dipendenti di datori di lavoro obbligati ad alimentare il Fondo, compresi gli apprendisti e i dirigenti d’azienda. Il diritto èriconosciuto anche ai soci di cooperative ma solo per la quota di TFR maturata nel periodo successivo all’entrata in vigore della legge, ossia dal 1 luglio 1997, mentre per il periodo antecedente il riconoscimento del diritto avviene solo nel caso in cui siano stati versati i relativi contributi. Oltre che dal lavoratore l’intervento puಠessere richiesto anche dagli eredi in caso di morte del titolare del diritto.

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Manovra 2010: cambiamenti per dipendenti e dirigenti statali

Come i mass-media hanno ampiamente chiarito, èla categoria dei lavoratori statali quella che pi๠di ogni altra subirà  i sacrifici imposti dalla manovra economica primaverile; le direttrici della manovra sono numerose e occorre darne conto in maniera sintetica.

Innanzitutto, èstabilito che per i prossimi tre anni si avrà  il congelamento dei contratti in essere (quattro per i dirigenti). Cancellate, dunque, le prospettive di rinnovo contrattuale ormai in arrivo, per le quali si prevedeva un aumento degli aggravi per le casse pubbliche di oltre cinque miliardi l’anno.

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Richiesta di anticipi nella previdenza integrativa

soldi

Cosଠcome per il TFR trattenuto in azienda, anche nell’ipotesi di suo versamento ai fondi di previdenza integrativa la legge prevede alcune ipotesi in cui, prima del tempo (e cioèprima del momento di andare in pensione), èpossibile chiedere al gestore il versamento di un anticipo sulla somma maturata.

Si parla, in particolare di “montante” a proposito della somma fra gli importi versati nel tempo e gli interessi che intanto sono maturati.

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Portabilità  nella previdenza integrativa

tfr e fondi pensione

Com’ noto, dal 2007 tutti i lavoratori dipendenti devono scegliere, entro sei mesi dall’assunzione, se mantenere il proprio TFR in azienda o destinarlo ad un fondo di previdenza integrativa; in caso di mancata scelta, il TFR èversato d’ufficio presso un’apposita gestione pubblica, il Fondoinps.

Che la scelta sia stata espressa o che siano intervenute le norme d’ufficio, in tutti i casi èpossibile cambiare successivamente idea.

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TFR e la previdenza integrativa

plico di soldi di un pagamento

Dopo una lunga preparazione, nel 2007 èntrata in vigore la famosa e controversa riforma sul trattamento di fine rapporto. Essa, va subito precisato, non comporta modifiche alle modalità  di determinazione o di tassazione della retribuzione differita, che sono state esaminate negli articoli precedenti.

Una volta stabilito perಠa quanto ammonta il TFR e quando viene erogato al lavoratore, tuttavia, rimaneva oggetto di discussione che sorte esso dovesse avere nel periodo intermedio, fra il momento in cui matura e quello in cui èattribuito al dipendente.

Da sempre, il TFR veniva accantonato nei bilanci aziendali come un fondo a parte. Questo era visto con grande favore dagli imprenditori, in quanto finiva per costituire una riserva finanziaria non da sottovalutare, utilissima per fronteggiare i fabbisogni dell’impresa nel medio-lungo periodo.

Se un lavoratore entra in azienda a venticinque anni e ne esce a sessantacinque, èfacile comprendere che per quarant’anni l’impresa puಠimpiegare il fondo TFR via via maturato ma non ancora erogato per coprire le proprie esigenze finanziarie, salvo poi reintegrarlo al momento in cui esso va versato al lavoratore.

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Trattamento di fine rapporto: seconda parte

lavoro subordinato

L’aliquota di rivalutazione si determina sommando un coefficiente fisso (1,5%) e un coefficiente variabile, pari ai tre quarti dell’indice di inflazione riferito alle famiglie di impiegati e operai, cosଠcome determinato dall’ISTAT su base annua. Percià², se l’indice di inflazione fosse pari al 4%, il coefficiente di rivalutazione risulterebbe complessivamente pari al 4,5%.

Se il TFR fosse soggetto a normale tassazione, il suo ammontare farebbe salire notevolmente i redditi del percettore, e poichè il nostro sistema tributario prevede aliquote progressive per scaglioni, questo comporterebbe come conseguenza un pesante prelievo fiscale. Per agevolare i lavoratori, la legge prevede dunque un complesso sistema di tassazione sostitutiva (che, per semplicità , in questa sede si èpreferito omettere), con lo scopo di tassare a parte il TFR con aliquote agevolate ed evitare dunque che esso si sommi agli altri redditi.

Normalmente il trattamento di fine rapporto – come d’altronde dice la parola stessa – si fruisce integralmente al momento della conclusione del rapporto di lavoro; talvolta, tuttavia, èpossibile chiedere un anticipo su tale somma.

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Trattamento di fine rapporto: prima parte

Dimissioni

Per le sue prestazioni, il lavoratore ha diritto alla retribuzione. Essa si suddivide in due componenti: quella immediata, che viene corrisposta periodicamente (in genere ogni mese), e quella differita, che invece ècorrisposta solo alla conclusione del rapporto di lavoro, qualunque sia la causa: scadenza del termine, scioglimento consensuale, impossibilità  sopravvenuta, dimissioni, licenziamento, morte del lavoratore (e in questo caso, a godere della retribuzione differita saranno ovviamente gli eredi).

La componente di retribuzione differita, chiamata nel linguaggio comune “liquidazione”, èdefinita dalla legge come “trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato” (TFR).

Mentre l’ammontare della retribuzione immediata èriservata alla libera contrattazione (a livello individuale o sindacale), l’entità  della retribuzione differita èstabilita rigidamente dalla legge.

Attualmente, infatti, la determinazione del TFR èstabilita dall’art. 2120 del Codice Civile, che assunse l’attuale formulazione nel 1982, per avvicinare l’Italia alle norme comunitarie.

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