
Modello richiesta intervento Fondo di Garanzia TFR



Tale somma di denaro deve essere materialmente corrisposta al momento della risoluzione del rapporto lavorativo o in alternativa entro il termine previsto dal contratto nazionale di riferimento.

Ai fini del calcolo dell’imposta da applicare, la normativa di riferimento prevede che si debba tener conto dell’aliquota media dei cinque anni precedenti alla cessazione del rapporto di lavoro, applicando quella che risulta pi๠conveniente per il lavoratore stesso.

Tra i vari casi in cui il lavoratore puಠchiedere un anticipo della liquidazione figura quello dell’acquisto della prima casa. A riguardo, in particolare, la legge n. 297 del 29 maggio 1982 riconosce al lavoratore dipendente la possibilità di chiedere al datore di lavoro un anticipo del 70% del TFR maturato fino a quel momento.

La norma stabilisce che il calcolo avviene moltiplicando una quota pari allo stipendio annuo percepito al momento della cessazione del rapporto di lavoro per gli anni di servizio e dividendo il tutto per 13,5. La quota deve essere proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, inoltre viene considerato come mese intero la frazione di mese uguale o superiore a 15 giorni.

Il TFR deve essere corrisposto al lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro e comunque non entro il termine stabilito da Contratto Collettivo Nazionale di riferimento.


Per calcolare in maniera approssimativa l’ammontare del TFR basta moltiplicare l’importo dell’ultima mensilità ricevuta per gli anni di lavoro già prestati.

Il diritto di richiedere l’intervento del Fondo di Garanzia spetta a tutti i dipendenti di datori di lavoro obbligati ad alimentare il Fondo, compresi gli apprendisti e i dirigenti d’azienda. Il diritto èriconosciuto anche ai soci di cooperative ma solo per la quota di TFR maturata nel periodo successivo all’entrata in vigore della legge, ossia dal 1 luglio 1997, mentre per il periodo antecedente il riconoscimento del diritto avviene solo nel caso in cui siano stati versati i relativi contributi. Oltre che dal lavoratore l’intervento puಠessere richiesto anche dagli eredi in caso di morte del titolare del diritto.

Innanzitutto, èstabilito che per i prossimi tre anni si avrà il congelamento dei contratti in essere (quattro per i dirigenti). Cancellate, dunque, le prospettive di rinnovo contrattuale ormai in arrivo, per le quali si prevedeva un aumento degli aggravi per le casse pubbliche di oltre cinque miliardi l’anno.

Si parla, in particolare di “montante†a proposito della somma fra gli importi versati nel tempo e gli interessi che intanto sono maturati.

Che la scelta sia stata espressa o che siano intervenute le norme d’ufficio, in tutti i casi èpossibile cambiare successivamente idea.

Una volta stabilito perಠa quanto ammonta il TFR e quando viene erogato al lavoratore, tuttavia, rimaneva oggetto di discussione che sorte esso dovesse avere nel periodo intermedio, fra il momento in cui matura e quello in cui èattribuito al dipendente.
Da sempre, il TFR veniva accantonato nei bilanci aziendali come un fondo a parte. Questo era visto con grande favore dagli imprenditori, in quanto finiva per costituire una riserva finanziaria non da sottovalutare, utilissima per fronteggiare i fabbisogni dell’impresa nel medio-lungo periodo.
Se un lavoratore entra in azienda a venticinque anni e ne esce a sessantacinque, èfacile comprendere che per quarant’anni l’impresa puಠimpiegare il fondo TFR via via maturato ma non ancora erogato per coprire le proprie esigenze finanziarie, salvo poi reintegrarlo al momento in cui esso va versato al lavoratore.

Se il TFR fosse soggetto a normale tassazione, il suo ammontare farebbe salire notevolmente i redditi del percettore, e poichè il nostro sistema tributario prevede aliquote progressive per scaglioni, questo comporterebbe come conseguenza un pesante prelievo fiscale. Per agevolare i lavoratori, la legge prevede dunque un complesso sistema di tassazione sostitutiva (che, per semplicità , in questa sede si èpreferito omettere), con lo scopo di tassare a parte il TFR con aliquote agevolate ed evitare dunque che esso si sommi agli altri redditi.
Normalmente il trattamento di fine rapporto – come d’altronde dice la parola stessa – si fruisce integralmente al momento della conclusione del rapporto di lavoro; talvolta, tuttavia, èpossibile chiedere un anticipo su tale somma.

La componente di retribuzione differita, chiamata nel linguaggio comune “liquidazioneâ€, èdefinita dalla legge come “trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato†(TFR).
Mentre l’ammontare della retribuzione immediata èriservata alla libera contrattazione (a livello individuale o sindacale), l’entità della retribuzione differita èstabilita rigidamente dalla legge.
Attualmente, infatti, la determinazione del TFR èstabilita dall’art. 2120 del Codice Civile, che assunse l’attuale formulazione nel 1982, per avvicinare l’Italia alle norme comunitarie.