Per le sue prestazioni, il lavoratore ha diritto alla retribuzione. Essa si suddivide in due componenti: quella..

La componente di retribuzione differita, chiamata nel linguaggio comune “liquidazione”, è definita dalla legge come “trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato” (TFR).
Mentre l’ammontare della retribuzione immediata è riservata alla libera contrattazione (a livello individuale o sindacale), l’entità della retribuzione differita è stabilita rigidamente dalla legge.
Attualmente, infatti, la determinazione del TFR è stabilita dall’art. 2120 del Codice Civile, che assunse l’attuale formulazione nel 1982, per avvicinare l’Italia alle norme comunitarie.
Il trattamento è costituito da due distinte componenti: la quota corrente e la quota di rivalutazione. La prima si determina secondo un complesso calcolo: occorre considerare tutte le somme erogate dal datore di lavoro nel corso di ogni anno in relazione al rapporto di lavoro a qualsiasi titolo (salario, indennità, beni in natura, stock options ecc., escluse le liberalità occasionali e i rimborsi spese) e dividere per 13,5.
La quota di rivalutazione ha invece la finalità di adeguare il TFR già maturato al costo della vita: ogni anno, dunque, l’intero trattamento è rivalutato impiegando un’aliquota calcolata secondo un procedimento piuttosto complesso.