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Trattamento di fine rapporto: seconda parte

lavoro subordinato

L’aliquota di rivalutazione si determina sommando un coefficiente fisso (1,5%) e un coefficiente variabile, pari ai tre quarti dell’indice di inflazione riferito alle famiglie di impiegati e operai, cosଠcome determinato dall’ISTAT su base annua. Percià², se l’indice di inflazione fosse pari al 4%, il coefficiente di rivalutazione risulterebbe complessivamente pari al 4,5%.

Se il TFR fosse soggetto a normale tassazione, il suo ammontare farebbe salire notevolmente i redditi del percettore, e poichè il nostro sistema tributario prevede aliquote progressive per scaglioni, questo comporterebbe come conseguenza un pesante prelievo fiscale. Per agevolare i lavoratori, la legge prevede dunque un complesso sistema di tassazione sostitutiva (che, per semplicità , in questa sede si èpreferito omettere), con lo scopo di tassare a parte il TFR con aliquote agevolate ed evitare dunque che esso si sommi agli altri redditi.

Normalmente il trattamento di fine rapporto – come d’altronde dice la parola stessa – si fruisce integralmente al momento della conclusione del rapporto di lavoro; talvolta, tuttavia, èpossibile chiedere un anticipo su tale somma.


L’anticipazione puಠessere richiesta una sola volta e solamente se si presentano contemporaneamente alcune condizioni.

In particolare, l’anticipo non puಠsuperare il 70% del TFR maturato al momento della richiesta e puಠessere domandato esclusivamente da chi ha maturato almeno otto anni di anzianità . L’istanza puಠessere presentata, inoltre, solo se il lavoratore deve affrontare spese sanitarie oppure deve acquistare la prima casa per sè o un proprio figlio.


L’impresa ètenuta a soddisfare tali istanze di anticipazione dei lavoratori, purchè l’ammontare complessivo delle stesse che sono state presentate dai singoli dipendenti nel corso dell’anno non superi alcune soglie quantitative fissate dall’art. 2120 cod. civ.