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Aliquota tassazione TFR trattamento fine rapporto

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Il trattamento di fine rapporto di lavoro, spesso denominato con l’acronimo TFR, viene regolato dall’articolo 2120 del Codice Civile; tale norma si occupa di disciplinare questo elemento della retribuzione del lavoratore, che secondo quanto stabilisce l’intera disciplina di legge, rappresenta la quota che il datore di lavoro èobbligato a liquidare al suo dipendente nel momento in cui cessi il rapporto di lavoro subordinato.

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Erogazione TFR trattamento fine rapporto legge di stabilità  2014

La legge di stabilità  2014 ha previsto un allungamento dei tempi per ottenere la quota del TFR che èdi diritto del lavoratore. Ci vorranno quindi pi๠settimane per ottenere la quota inerente il trattamento di fine rapporto; tutto dipenderà  dall’importo spettante in caso di cessazione dell’attività  lavorativa.

Coefficiente rivalutazione TFR aprile-maggio 2013

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Il coefficiente di rivalutazione del Trattamento di fine rapporto spettante ai lavoratori dipendenti che hanno interrotto il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 14 maggio 2013 èstato fissato allo 0,781690%, decisamente al di sotto quindi rispetto all’1,725962% indicato per la rivalutazione del tfr applicata alle cessazione di rapporti di lavoro avvenute nello stesso periodo dello scorso anno.

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Previdenza complementare e formazione del TFR

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La Corte di Cassazione con la sentenza n. 8228 del 4 aprile 2013 èintervenuta sulle differenze tra trattamento di fine rapporto e previdenza complementare.

In particolare, nell’ambito della suddetta pronuncia, la Suprema Corte ha anzitutto ricordato che il TFR èuna somma di denaro consistente nell’insieme di una serie di accantonamenti periodici, quindi proporzionale rispetto al periodo di servizio prestato, dovuta dal datore di lavoro al suo dipendente in caso di scioglimento del rappporto di lavoro.

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Coefficiente di rivalutazione TFR aprile 2013

Per i lavoratori dipendenti che interrompono il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 14 aprile 2013, il coefficiente di rivalutazione da applicare alla quota di TFR accantonata dal 1° gennaio 2013 al giorno dell’interruzione del rapporto di lavoro è0,656690%.

La rivalutazione del trattamento di fine rapporto spettante ai lavoratori dipendenti, ricordiamo, ha lo scopo di assicurare un’adeguamento al costo della vita della quota accantonata durante l’anno, quindi non soggetta alla rivalutazione annua che viene applicata al 31 dicembre di ogni anno.

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Motivazioni anticipo TFR

L’art. 2120 del codice civile riconosce al lavoratore dipendente con un’anzianità  di servizio presso lo stesso datore di lavoro di almeno otto anni di chiedere un anticipo del TFR per un ammontare massimo pari al 70% della somma accumulata fino a quel momento.

Tale richiesta, tuttavia, come specificato nel comma 8 del suddetto articolo, puಠessere avanzata solo qualora la somma debba essere utilizzata per determinate tipologie di spese, ovvero:

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Coefficiente di rivalutazione TFR marzo 2013

Il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto valido per i rapporti di lavoro interrotti nel periodo compreso tra il 14 febbraio e il 15 marzo 2013 èstato fissato allo 0,3908451%.

Il trattamento di fine rapporto, ricordiamo, viene pagato ai lavoratori dipendenti al momento dello scioglimento del rapporto di lavoro, in virt๠di quanto stabilito dall’art. 2120 del codice civile, indipendentemente dalla causa che ha determinato la fine del rapporto lavorativo.

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Calendario rivalutazione TFR 2013

Ad inizio anno l’Istat ha provveduto a rendere noto il calendario 2013 contenente l’indicazione dei giorni in cui saranno emessi i dati sui prezzi al consumo utili ai fini della determinazione dei coefficienti di rivalutazione del TFR.

Al riguardo ricordiamo che il coefficiente determinato di mese in mese sulla base delle variazioni del costo della vita rilevate dall’Istat serve a garantire ai lavoratori dipendenti un’adeguata rivalutazione della somma accantonata a titolo di TFR nel corso dell’anno in cui ha luogo l’interruzione in via definitiva del rapporto di lavoro.

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Coefficiente di rivalutazione TFR febbraio 2013

Il tasso di rivalutazione del trattamento di fine rapporto spettante ai lavoratori dipendenti in caso di interruzione del rapporto di lavoro a febbraio 2013 èstato fissato allo 0,265845%.

Tale coefficiente, ricordiamo, interessa i lavoratori che hanno sottoscritto un rapporto di lavoro subordinato per il quale èprevisto il diritto al TFR e che hanno interrotto in via definitiva lo svolgimento della prestazione lavorativa, per qualunque causa, nel periodo compreso tra il 15 gennaio e il 14 febbraio 2013.

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Anticipo TFR con false motivazioni legittima il licenzimento

A favore dei lavoratori del settore privato, sempre che abbiano prestato almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, èprevista la possibilità  di chiedere un anticipo del TFR maturato fino a quel momento (fino ad un massimo del 70%).

Tale richiesta, tuttavia, puಠessere avanzata solo per far fronte a spese urgenti, come ad esempio spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale o l’acquisto della prima casa, pertanto occorre fornire idonea documentazione comprovante tali spese.

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Coefficiente di rivalutazione TFR gennaio 2013

Il tasso di rivalutazione del trattamento di fine rapporto a gennaio 2013 èstato fissato al 3,302885%. Tale dato va ad interessare i lavoratori dipendenti che hanno cessato in via definitiva lo svolgimento della loro prestazione lavorativa nel periodo compreso tra il 15 dicembre 2012 e il 14 gennaio 2013 e che hanno diritto al pagamento del TFR.

Tale coefficiente di rivalutazione, ricordiamo, serve a garantire un corretto adeguamento all’aumento del costo della vita della quota di TFR accantonata nel corso dell’anno e quindi non ancora sottoposta alla rivalutazione su base annua che viene effettuata al 31 dicembre di ogni anno.

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Coefficiente rivalutazione TFR novembre-dicembre 2012

Al fine di garantire al lavoratore dipendente una rivalutazione della quota del TFR accantonata nel corso dell’anno durante il quale avviene la cessazione del rapporto di lavoro, ogni mese viene stabilito un apposito coefficiente di rivalutazione.

Per il mese di dicembre 2012 èstato fissato un tasso di rivalutazione del 2,961538%. Questo significa quindi che per coloro che hanno interrotto il loro rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 15 novembre e il 14 dicembre 2012, la quota accantonata dal 1° gennaio 2012 fino al giorno della cessazione deve essere rivalutata applicando tale coefficiente e un tasso fisso dell’1,50%.

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Versamento acconto imposta TFR

I datori di lavoro alla fine di ogni anno solare, precisamente entro il 16 dicembre, sono chiamati ad effettuare il versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva dell’11% sui rendimenti dei trattamenti di fine rapporto maturati dai loro dipendenti al 31 dicembre dell’anno di riferimento.

Successivamente, entro il 16 febbraio dell’anno successivo, gli stessi datori di lavoro sono chiamati a versare il saldo dell’imposta, essendo quello di dicembre solo un anticipo. I termini per effettuare tale versamento sono stati stabiliti dalla riforma della previdenza complementare n. 47/2000.

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Aumentano le tasse sul lavoro e sul TFR nella legge di Stabilità  2013

Aumentano le tasse sul lavoro e sul TFR nella legge di Stabilità  2013

La legge di Stabilità  2013, per quanto reso possibile dalla presenza della riforma del lavoro del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Elsa Fornero, avrebbe letteralmente sconvolto il mondo del lavoro introducendo nuovi limiti e nuove tasse che, pur facendo bene ai conti del Paese, che sicuramente spenderà  meno per i propri lavoratori (per quanto riguarderebbe il settore pubblico, a titolo puramente esemplificativo, non solamente sarebbe stato deciso il blocco dei contratti sino alla fine del 2014 bensଠanche, e soprattutto, sarebbe stato deciso, sempre sino alla fine del 2014, il blocco delle indennità  contrattuali di vacanza), potrebbero danneggiare il lavoro in quanto tale.

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Modello richiesta intervento Fondo di Garanzia eredi

Il Fondo di Garanzia èstato istituito al fine di tutelare il diritto del lavoratore a ricevere il trattamento di fine rapporto e gli altri crediti vantati nei confronti del proprio datore di lavoro anche nel caso in cui questi non sia in grado di corrisponderli per insolvenza.

L’intervento di tale fondo, ricordiamo, non avviene automaticamente ma ènecessario farne esplicita richiesta all’Inps compilando apposito modulo di domanda scaricabile in fondo al post.

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