
Si parla, in particolare di “montante†a proposito della somma fra gli importi versati nel tempo e gli interessi che intanto sono maturati.
Rispetto al TFR “tradizionaleâ€, tuttavia, le condizioni sono meno stringenti e più favorevoli per il lavoratore. Esistono, in tal senso, tre situazioni-base.
Il primo caso è quello in cui il dipendente deve affrontare spese sanitarie a fronte di una situazione molto grave che riguarda sé, il coniuge o i figli. In tale situazione, egli può chiedere fino al 75% del montante maturato, e non rileva l’anzianità d’iscrizione. La somma anticipata è soggetta ad una ritenuta a monte a titolo definitivo con un’aliquota agevolata: il 15%, abbattuto dello 0,3% per ogni anno di anzianità d’iscrizione successivo al quindicesimo.
Nel secondo caso, l’anticipo è richiedibile per fronteggiare l’acquisto o la ristrutturazione dell’abitazione principale per sé o per i figli. Anche in tal caso si può arrivare fino al 75% del montante e non è richiesta un’anzianità d’iscrizione, ma l’aliquota di tassazione è superiore: 23%.
Infine, si può chiedere un’anticipazione anche al di fuori delle situazioni descritte, senza che nessuno possa sindacare tale decisione o chiederne le ragioni. Anche stavolta l’aliquota di tassazione è del 23%, però è indispensabile un’anzianità d’iscrizione di almeno otto anni e l’anticipo non può superare il 30% del montante.
È bene precisare che è possibile chiedere più volte l’anticipazione durante la propria vita, purché caso per caso si rispettino le condizioni descritte.