E’ stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, registrato alla Corte dei Conti il 13 maggio 2013, che prevede dei nuovi incentivi per favorire l’occupazione.
In particolare, in virt๠di quanto stabilito dal suddetto provvedimento, i datori di lavoro che assumono, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, lavoratori che sono stati licenziati nei 12 mesi precedenti, ricevono un contributo di 190 euro al mese.
L’Inps con la circolare n. 84 del 23 maggio 2013 ha pubblicato le tabelle per il calcolo degli assegni familiari (ANF) valide nel periodo compreso tra il 1° luglio 2013 e il 30 giugno 2014.
Le nuove tabelle, ricordiamo, sono state pubblicate sulla base di quanto stabilito dalla legge n. 153/88, che prevede la rivalutazione annua dei livelli di reddito familiare stabiliti ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare. Tale rivalutazione annua ha effetto a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno ed èlegata alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall’Istat, che ha avuto luogo nel periodo compreso tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’assegno e l’anno precedente.
La punibilità di un lavoratore dipendente in sede penale a fronte della commissione da parte di quest’ultimo di un reato non puಠessere posta a sostegno di un licenziamento disciplinare, in quanto occorre effettuare una valutazione autonoma e indipendente sulla idoneità del fatto a integrare gli estremi di un licenziamento per giusta causa o di un licenziamento per giustificato motivo.
A stabilirlo èstata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 12232 del 20 maggio 2013, con la quale èstato giudicato il caso di un licenziamento disciplinare intimato ad un lavoratore colpevole di aver minacciato un suo collega in occasione di una lite verbale.
L’utilizzo eccessivo del mouse puಠcausare la cosiddetta “sindrome pronatoria dell’arto superiore destro causata da tecnopatia”, ovvero una malattia professionale che ormai riguarda milioni di italiani, in particolare tutti quelli che nell’ambito dello svolgimento della loro prestazione lavorativa si trovano costretti a trascorrere ogni giorno numerose ore davanti al computer.
Ma per loro c’èuna buona notizia. L’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ha infatti deciso di non presentare ricorso verso la sentenza della Corte d’Appello dell’Aquila dello scorso febbraio, la quale ricordiamo aveva riconosciuto la patologia sopra indicata come malattia professionale, con conseguente diritto al risarcimento del lavoratore.
Nel corso dell’ultimo periodo si èassistito ad un incremento del numero di aziende che nel siglare accordi aziendali ha deciso di soddisfare alcune delle particolari esigenze dei lavoratori extracomunitari.
Tale fenomeno ha interessanto in particolar modo la regione Lombardia, dove la Cisl ha individuato ben 19 accordi che riconoscono alcuni diritti “particolari” a favore dei lavoratori extracomunitari, nonchè la regione Veneto, dove allo stesso modo sono stati siglati degli accordi che consentono ai lavoratori extracomunitari di esercitare diritti legati alla loro religione e alla loro cultura.
Il ministro del Lavoro, Enrico Giovannini, ha predisposto già alcune proposte destinate ad apportare delle modifiche alla riforma Fornero entrata in vigore la scorsa estate, definita da lui stesso adatta ad un’economia in crescita e non ad una fase recessiva come quella che sta attraversando l’Italia.
Il primo intervento, da fare attraverso un decreto legge che potrebbe arrivare già questa settimana, riguarda i contratti a termine, che a suo avviso la riforma Fornero ha reso meno convenienti nel tentativo di eliminare gli abusi alla flessibilità .
A partire dal 1° gennaio 2013 l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti èstata sostituita dalla mini-ASpI. Tale indennità spetta ai lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperative, che abbiano perduto involontariamente l’occupazione. Rientra in tale ipotesi anche la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di dimissioni per giusta causa o di dimissioni durante il periodo di maternità .
E’ inoltre richiesto che il lavoratore abbia maturato almeno 13 settimane di contribuzione da attività lavorativa nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.
A favore dei lavoratori iscritti alla gestione separataInps èprevisto il pagamento dell’indennità di malattia in caso di astensione dallo svolgimento della prestazione lavorativa per cause connesse allo stato di salute, sempre che il lavoratore stesso sia in possesso dei requisiti prescritti.
Anzitutto ènecessario che i lavoratori non risultino iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria e che non siano pensionati, inoltre ènecessario che siano in possesso di determinati requisiti contributivi e reddituali.
In virt๠di quanto previsto dal Decreto ministeriale del 9 luglio 2012, i medici competenti devono provvedere ad inviare online, entro il 30 giugno prossimo, la comunicazione dei dati sanitari rilevanti per la sicurezza sul lavoro relativi all’anno 2012.
Il Decreto ministeriale sopra citato ha individuato i contenuti della cartella sanitaria e di rischio, nonchè le modalità per la trasmissione annuale al servizio sanitario degli stessi contenuti, sulla base di quanto previsto dall’articolo 40 del Testo unico sulla sicurezza (dlgs n. 81/2008).
Il trasferimento del lavoratore ad altra sede o unità produttiva deve essere giustificato da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. In caso contrario, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito a causa di tale trasferimento.
Riguardo al risarcimento del danno non patrimoniale, la Corte di Cassazione èintervenuta di recente con la sentenza n. 11527 del 14 maggio 2013, con la quale èstato respinto il ricorso presentato da un lavoratore contro la sentenza della Corte d’Appello, che a sua volta aveva ha respinto la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale subito a causa del trasferimento.
L’Inps con la circolare n. 77 del 13 maggio 2013 ha chiarito che in caso di incapacità temporanea al lavoro da parte di un lavoratore iscritto alla gestione separata (quindi professionisti senza cassa, co.co.co., lavoratori a progetto, ecc.) l’Inps puಠdisporre la visita fiscale, ovvero effettuare accertamenti medico legali, domiciliari e/o ambulatoriali per verificare la sussistenza di tale incapacità .
Ne deriva quindi che in caso di malattia anche i lavoratori iscritti alla gestione separata hanno l’obbligo di rispettare le fasce orarie di reperibilità , ossia dalle ore 10 alle ore 12 del mattino e dalle ore 17 alle ore 19 del pomeriggio.
I lavoratori dipendenti, in presenza di particolari patologie e requisiti contributivi, hanno diritto a fruire delle cure termali a scopo terapeutico al di fuori delle ferie previste dal contratto collettivo nazionale di riferimento, purchèquesto avvenga presso una delle strutture convenzionate con l’Inps.
Tra i requisiti richiesti per poter fruire delle cure termali in un periodo che si va ad aggiungere a quello delle ferie, con retribuzione a carico dell’Inps nella stessa misura prevista in caso di malattia, figura anzitutto l’esistenza di una specifica patologia che richiede tali cure.
Tra la documentazione da allegare a tale modulo figura il certificato rilasciato da un ginecologo del Servizio sanitario nazionale, o con questo convenzionato, che attesta l’assenza di rischi sia per la madre che per il nascituro in relazione alla decisione della lavoratrice di usufruire dei cinque mesi di congedo di maternità astenendosi dallo svolgimento della prestazione lavorativa un mese prima e quattro mesi dopo il parto, anzichè due mesi prima e tre mesi dopo.
In tema di sicurezza del lavoro sono previste delle sanzioni a carico del datore di lavoro qualora questi non provveda alla formazione dei lavoratori alle sue dipendenze secondo quanto prescritto dalla normativa vigente.
I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro avente come CCNL di riferimento il contratto dei metalmeccanici hanno diritto, oltre ai permessi retribuiti, a quattro settimane di ferie per ciascun anno di lavoro.
Alcune eccezioni al riguardo sono previste per i lavoratori con un’anzianità di servizio oltre i dieci anni, ai quali spetta un giorno di ferie in pià¹, e ai lavoratori con un’anzianità di servizio oltre i 18 anni, ai quali èriconosciuto il diritto a fruire di una settimana in pi๠di ferie.
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