
Per poter esercitare tale facoltà , tuttavia, è richiesto il certificato rilasciato da un ginecologo del servizio sanitario nazionale, o con esso convenzionato, che attesti l’assenza di rischi derivanti da tale opzione per la salute della gestante e del nascituro.
Nel caso in cui la lavoratrice svolga un lavoro per il quale la legislazione vigente prevede l’obbligo di sorveglianza sanitaria, è necessario che l’attestazione riguardante l’assenza di rischi venga rilasciata oltre che dal un ginecologo del servizio sanitario nazionale anche dal medico competente.
La certificazione, in entrambi i casi, deve essere allegata alla domanda di flessibilità , deve essere stata rilasciata nel corso del settimo mese di gravidanza e deve necessariamente indicare le generalità dell’interessata e del suo datore di lavoro, la sede dove la dipendente presta il proprio lavoro e le mansioni alle quali l’interessata è addetta.
In assenza del medico aziendale è inoltre necessario allegate alla domanda la dichiarazione del datore di lavoro da cui risulta che in azienda o per le attività svolte dalla lavoratrice interessata non esiste l’obbligo di sorveglianza sanitaria.