Lavoro occasionale

La prestazione occasionale èuna forma di lavoro autonomo con compenso massimo di 5000,00 Euro nel corso dell’anno solare con lo stesso committente. (art. 2222 C .C.)

Al prestatore d’opera non èrichiesta alcuna iscrizione di tipo professionale nètantomeno l’apertura della partita IVA, ma, al completamento dell’opera dovrà  rilasciare al datore di lavoro, una ricevuta del suo corrispettivo detratta del 20%(V. link), ossia della ritenuta d’acconto.

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Contratto mini co.co.co

Collaborazione coordinata occasionale “Mini CO.CO.CO.” .

Con la circolare n. 1/2004, il Ministero del Lavoro, interpretando l’art. 61 del d.lgs. n. 276/2003 ha introdotto anche una nuova forma di contratto, che data la sua particolare struttura èstato definito “mini co.co.co.”

Sostanzialmente questo rapporto di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa si definisce parasubordinato, pochèha la caratteristica di lavoro autonomo e subordinato.

La stipulazione di questo tipo di contratto prevede:

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Rischi sul lavoro

PREVENZIONE DEI RISCHI:
Riferimento normativo: D.L.vo 19/9/1994 N. 626

Il presente D. Leg.vo prescrive norme in materia di sicurezza dei lavoratori e nètutela la salute durante l’attività  lavorativa in tutti i settori, sia pubblici che privati.

I provvedimenti da adottare principalmente in un’azienda sono, la valutazione dei rischi e pertanto la loro eliminazione ove possibile, oppure la loro riduzione al minimo, limitare l’utilizzo dei prodotti chimici, fisici o biologici, misure igieniche e un controllo sanitario in base alla funzione del rischio specifico.

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Lavoro subordinato e Lavoro autonomo

L’INPS, con circolare n. 43 del 21/02/07, informa che la Legge Finanziaria n. 296 del 27/12/06 con l’art. 1 co. 773, estende anche agli apprendisti la tutela previdenziale relativa alla malattia.

Pertanto anche il lavoratore assunto con tale contratto, avrà  diritto all’indennità  in caso di malattia, cosଠcome previsto per tutti gli altri lavoratori.

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TFR finanziaria 2007

Il TFR èuna somma di denaro spettante al lavoratore, alla conclusione del suo rapporto di lavoro, la cosiddetta “liquidazione”. Il TFR viene mensilmente accantonato ad ogni lavoratore durante il periodo lavorativo e nel momento in cui viene licenziato, il datore di lavoro ètenuto, entro brevissimo tempo, a corrispondere questa indennità  al lavoratore.

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