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Trasferimento del lavoratore ad altra sede

Dopo la conclusione del contratto di lavoro, il datore di lavoro ha il potere di trasferire definitivamente un suo dipendente presso altra unità  produttiva. Perchè tale trasferimento sia legittimo ed efficace, tuttavia, ènecessario che sussistano comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

Nel comunicare al lavoratore il suo trasferimento ad altra unità  produttiva, il datore di lavoro non èobbligato a comunicare anche i motivi, tuttavia le ragioni che hanno portato alla decisione di disporre il trasferimento devono essere comunicate obbligatoriamente se il dipendente lo richiede.


Qualora il contratto collettivo nazionale di riferimento non preveda diversamente, non sussiste l’obbligo di forma scritta per la comunicazione del trasferimento, in quanto vige il principio della libertà  di forma. Tale principio vige anche per quanto riguarda la comunicazione della motivazione su richiesta del dipendente. In ogni caso, tuttavia, la forma scritta èsempre consigliata per avere una prova dell’avvenuta comunicazione.

La legge prevede che il trasferimento del dipendente presso altra unità  produttiva debba avvenire nel rispetto dell’art. 2103 del codice civile, quindi tale trasferimento non puಠimplicare una diminuzione delle mansioni. Tuttavia ciಠnon significa che il lavoratore puಠrifiutarsi a priori prendendo come pretesto unicamente le mansioni inferiori.

In tema di trasferimento del dipendente èbene ricordare che per unità  produttiva si intende un’articolazione autonoma dell’azienda idonea ad esplicare, in tutto o in parte, l’attività  dell’impresa.