Le Regioni non possono decidere sulla base imponibile IRAP

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Sebbene la sigla IRAP stia per “Imposta regionale sulle attività  produttive”, essa èa tutti gli effetti un tributo di natura statale, dato che gli elementi essenziali (presupposto, soggetti passivi, regole di formazione della base imponibile, aliquote, contenuto e modalità  di presentazione della dichiarazione annuale, sanzioni, forme e tecniche di riscossione ecc.) sono stati fissati dal legislatore centrale con il decreto legislativo 446/1997 e le sue successive, numerose modifiche e integrazioni.

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IRAP, fughe in avanti e retromarce sull’inerenza

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L’Agenzia delle entrate èstata costretta ad una precipitosa retromarcia sul tema dell’inerenza dei costi ai fini IRAP.

Occorre una piccola cronistoria: quando l’imposta fu introdotta (1997), si decise che i costi sarebbero risultati deducibili secondo le stesse regole previste per l’imposta sui redditi.

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Contribuenti minimi: IRAP, addizionali, studi di settore e INPS

deducibilità  spese di rappresentanza

Le semplificazioni maggiori per i contribuenti minimi si hanno nel campo delle imposte dirette. Innanzitutto, gli aderenti al “forfettone” sono totalmente esenti da IRAP: dunque, niente dichiarazione e niente versamenti.

In secondo luogo, sono esenti dalle addizionali regionali e comunali all’IRPEF, perlomeno per i redditi d’impresa o di lavoro autonomo soggetti al regime dei “minimi”: discorso diverso, naturalmente, se ci sono anche altri redditi, su cui potranno eventualmente essere calcolate le addizionali.

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Ridotta l’aliquota sulle rate dell’IRPEF

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Il saldo dell’IRPEF del 2008, cosଠcome il 40% dell’acconto sull’IRPEF del 2009, doveva essere versato entro il 16 giugno scorso, data prorogata al 6 luglio per i soggetti sottoposti agli studi di settore.

In alternativa al versamento di queste intere somme, èperಠconsentito rateizzare i pagamenti in tante quote di pari importo, da versare mensilmente. Il numero delle rate, fino ad un massimo di sei, èa scelta del contribuente.

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IRAP non dovuta: cosa fare

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Sentenze della magistratura, circolari dell’Agenzia delle Entrate, prassi diffuse da qualche anno: per varie strade si èormai radicata l’idea che molti contribuenti (liberi professionisti e non solo) non siano dotati di autonoma organizzazione e dunque non siano soggetti passivi dell’IRAP.

Ma manca proprio la cosa pi๠importante: una legge che stabilisca concretamente chi èscluso dall’obbligo e come egli si debba comportare.

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Proroga per i versamenti da UNICO

Oltre alla proroga per i rimborsi legati all’IRAP, in questi giorni gran parte dei contribuenti sono interessati dal rinvio di un’altra scadenza fiscale, decisa con un decreto ministeriale di prossima pubblicazione ma il cui contenuto ègià  stato anticipato.

I contribuenti che presentano il modello UNICO sono tenuti a versare i saldi e gli acconti dei tributi che ne derivano (IRPEF, IRES, addizionali regionali e comunali, imposte sostitutive, contributi INPS) entro il 16 giugno, oppure entro il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,4%.

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Rimborsi IRAP, proroga a settembre

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Accogliendo al fotofinish il merito delle proteste e delle preoccupazioni espresse dalle associazioni dei contribuenti e dei loro consulenti professionali, l’Agenzia delle Entrate ha deciso di rinviare di circa tre mesi il “click-day” relativo all’invio dell’istanza di rimborso dell’imposta sui redditi versata nel periodo 2005-2008 in seguito alla nuova possibilità  di dedurre dalla base imponibile il 10% dell’IRAP versata.

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Rimborsi IRAP, comincia la gara (II)

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Il tempo a disposizione per preparare l’istanza èdunque scarsissimo, e per di pi๠cade in un periodo in cui gli studi professionali sono già  ingolfati su mille altri fronti: IRPEF, IRES, IRAP, ICI, studi di settore… Senza contare, inoltre, che i calcoli da eseguire per l’istanza di rimborso sono tutt’altro che semplici.

Con un comunicato ufficiale, l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che i fondi stanziati dovrebbero comunque risultare sovrabbondanti rispetto alle esigenze, e quindi non ci sarebbe nessun bisogno di sgomitare il 12 giugno, potendo rimandare l’incombenza alle settimane successive; ma, come èvidente, fidarsi èbene fino ad un certo punto.

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Rimborsi IRAP, comincia la gara (I)

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Per dare un po’ di ossigeno ai contribuenti e, soprattutto, per contrastare la temutissima e ormai imminente sentenza della Corte Costituzionale sulla legittimità  dell’attuale indeducibilità  dell’IRAP dalla base imponibile dell’imposta sui redditi, il cosiddetto decreto “anticrisi” emesso alla fine dell’anno scorso ha stabilito che ditte individuali, liberi professionisti e società  possono portare in deduzione dal reddito imponibile il 10% dell’IRAP concretamente versato nel periodo d’imposta, seguendo il principio di cassa, purchè nel periodo medesimo si fossero sostenute spese per personale dipendente o parasubordinato e/o interessi passivi: non rileva l’entità , anche un solo euro èsufficiente per godere della deduzione forfetaria.

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L’IRAP continua a perdere gettito e contribuenti

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Nata nel 1997 con la prospettiva di sottoporre al tributo tutti i contribuenti titolari di partita IVA, l’IRAP ha iniziato progressivamente a perdere i suoi contribuenti, dopo che sia il legislatore sia la Corte di Cassazione hanno escluso un numero crescente di soggetti dagli obblighi relativi.

Il discorso pi๠noto riguarda i lavoratori autonomi privi di organizzazione; posto che l’esistenza o meno del requisito va valutata caso per caso, in generale essa èsclusa quando non si dispone di collaboratori e l’insieme dei beni strumentali impiegati dal contribuente non sopravanza quel minimo necessario perchè si svolga la sua attività , di natura prettamente intellettuale.

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Niente IRAP per Fiorello e per gli agenti di commercio

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Il presupposto dell’imposta regionale sulle attività  produttive èl’esistenza di un’autonoma organizzazione: un requisito che la pratica ha dimostrato fumoso e di difficile interpretazione, man mano che sempre pi๠contribuenti si sono rivolti alla magistratura tributaria per dimostrare di non presentare tale condizione e dunque di non essere soggetti al tributo.

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Liquidazione e imposte dirette (II)

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Da un punto di vista fiscale, la durata della liquidazione costituisce solitamente un unico maxiperiodo d’imposta.

Nell’esempio proposto nell’articolo precedente, il secondo troncone dell’anno d’avvio della liquidazione (20 aprile – 31 dicembre), insieme agli anni successivi fino alla data di chiusura della liquidazione, fissata con la cancellazione dal Registro delle Imprese, costituisce dunque un unico, grande periodo d’imposta.

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Liquidazione e imposte dirette (I)

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La liquidazione èuno di quegli eventi che producono riflessi particolari dal punto di vista fiscale, perchè producono una situazione straordinaria, come la fusione, la scissione, la trasformazione, il conferimento d’azienda e il fallimento.

Le regole stabilite per l’imposta sui redditi sono sostanzialmente comuni ai soggetti IRPEF e IRES. Innanzitutto ènecessario individuare la data d’inizio della liquidazione: secondo la legge, per i soggetti IRES essa ècostituita dalla data del verificarsi della causa estintiva, mentre per i soggetti IRPEF si prende in considerazione la data indicata nella dichiarazione IVA di variazione dati comunicata all’Agenzia delle Entrate.

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Contribuenti minimi e IRAP, chiarimento sulle componenti pendenti

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I cosiddetti “contribuenti minimi” ammessi al nuovo regime contabile del “forfettone” a partire dal periodo d’imposta 2008 devono chiudere i conti col passato non solo per quanto riguarda l’imposta sui redditi ma – secondo le medesime regole – anche per l’IRAP.

La legge, infatti, stabilisce che alcune componenti reddituali, positive e negative, sono ripartite fra pi๠esercizi nel calcolo del reddito eseguito secondo le regole ordinarie: per esempio, le plusvalenze derivanti dalla cessione di beni strumentali posseduti da almeno tre anni possono essere ripartite nella tassazione fino a cinque annualità .

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