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Liquidazione e imposte dirette (II)

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Da un punto di vista fiscale, la durata della liquidazione costituisce solitamente un unico maxiperiodo d’imposta.

Nell’esempio proposto nell’articolo precedente, il secondo troncone dell’anno d’avvio della liquidazione (20 aprile – 31 dicembre), insieme agli anni successivi fino alla data di chiusura della liquidazione, fissata con la cancellazione dal Registro delle Imprese, costituisce dunque un unico, grande periodo d’imposta.


àˆ dunque solamente alla fine di questo processo che si potranno fare i calcoli definitivi, all’interno di una dichiarazione inviata entro il nono mese dalla conclusione e i cui eventuali debiti d’imposta andranno saldati entro il giorno 16 del sesto mese.

Tuttavia, sia a proposito del secondo troncone che agli anni intermedi, la società  ètenuta ugualmente a presentare la dichiarazione dei redditi, secondo i tempi e le regole ordinarie, e a versare i debiti d’imposta che dovessero scaturirne.


Ma queste dichiarazioni hanno una finalità  puramente provvisoria, cosଠcome i versamenti d’imposta costituiscono un semplice acconto in atteso dei calcoli definitivi che, come accennato, arriveranno solo con la dichiarazione finale.

Ma c’ un limite temporale da rispettare: se la liquidazione dura per pi๠di tre anni (per i soggetti IRPEF) o cinque anni (per i soggetti IRES), allora il maxiperiodo d’imposta non esiste pià¹. Ogni anno costituisce autonomo periodo d’imposta, viene meno ogni elemento di provvisorietà  delle dichiarazioni intermedie e le imposte versate da acconti si trasformano in saldi.

Passando all’IRAP, come spesso avviene le regole dettate per l’imposta regionale sulle attività  produttive sono di diretta derivazione dall’imposta sui redditi.

Quindi si applicano esattamente le stesse regole già  descritte per IRPEF e IRES, con l’unica differenza che non si ha nessun maxiperiodo, e dunque le dichiarazioni del secondo troncone e delle annualità  intermedie con i relativi versamenti non sono affatto provvisori bensଠdefinitivi.