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Contribuenti minimi: IRAP, addizionali, studi di settore e INPS

deducibilità  spese di rappresentanza

Le semplificazioni maggiori per i contribuenti minimi si hanno nel campo delle imposte dirette. Innanzitutto, gli aderenti al “forfettone” sono totalmente esenti da IRAP: dunque, niente dichiarazione e niente versamenti.

In secondo luogo, sono esenti dalle addizionali regionali e comunali all’IRPEF, perlomeno per i redditi d’impresa o di lavoro autonomo soggetti al regime dei “minimi”: discorso diverso, naturalmente, se ci sono anche altri redditi, su cui potranno eventualmente essere calcolate le addizionali.


In terzo luogo, i contribuenti minimi non sono tenuti ad alcun genere di registrazione contabile (esattamente come per l’IVA); in realtà , peraltro, una ridotta contabilità  tenuta in maniera informale ècomunque indispensabile per verificare il mantenimento dei requisiti dimensionali per l’adesione al regime agevolato (compensi annuali sotto i trentamila euro e acquisti di beni strumentali nel triennio sotto i quindicimila).


Ma la semplificazione forse pi๠gradita in assoluto èla totale esclusione dagli studi di settore. I “minimi”, infatti, rimangono totalmente estranei al principale strumento di accertamento induttivo del reddito. Pertanto, non solo gli studi non possono essere applicati nei loro confronti ma nemmeno vi èper loro l’obbligo di compilare il modello per la comunicazione dei dati rilevanti.

A quanto èmerso dal gennaio 2008 ad oggi, una delle principali motivazioni che hanno spinto centinaia di migliaia di contribuenti a aderire al “forfettone” èproprio l’esclusione dal temutissimo test del software Gerico.

Analogamente, essi sono esclusi anche dai parametri contabili e dalla compilazione del modello INE sugli Indicatori di Normalità  Economica (quest’ultima esenzione non èindicata espressamente dalla legge ma risulta dalle istruzioni ministeriali al Modello UNICO 2009).

Va infine ricordato che il regime dei contribuenti minimi ha valenza puramente fiscale: i contributi da versare all’INPS o ad altri enti previdenziali sono calcolati senza alcuna peculiarità .