Le semplificazioni maggiori per i contribuenti minimi si hanno nel campo delle imposte dirette..

In secondo luogo, sono esenti dalle addizionali regionali e comunali all’IRPEF, perlomeno per i redditi d’impresa o di lavoro autonomo soggetti al regime dei “minimiâ€: discorso diverso, naturalmente, se ci sono anche altri redditi, su cui potranno eventualmente essere calcolate le addizionali.
In terzo luogo, i contribuenti minimi non sono tenuti ad alcun genere di registrazione contabile (esattamente come per l’IVA); in realtà , peraltro, una ridotta contabilità tenuta in maniera informale è comunque indispensabile per verificare il mantenimento dei requisiti dimensionali per l’adesione al regime agevolato (compensi annuali sotto i trentamila euro e acquisti di beni strumentali nel triennio sotto i quindicimila).
Ma la semplificazione forse più gradita in assoluto è la totale esclusione dagli studi di settore. I “minimiâ€, infatti, rimangono totalmente estranei al principale strumento di accertamento induttivo del reddito. Pertanto, non solo gli studi non possono essere applicati nei loro confronti ma nemmeno vi è per loro l’obbligo di compilare il modello per la comunicazione dei dati rilevanti.
A quanto è emerso dal gennaio 2008 ad oggi, una delle principali motivazioni che hanno spinto centinaia di migliaia di contribuenti a aderire al “forfettone†è proprio l’esclusione dal temutissimo test del software Gerico.
Analogamente, essi sono esclusi anche dai parametri contabili e dalla compilazione del modello INE sugli Indicatori di Normalità Economica (quest’ultima esenzione non è indicata espressamente dalla legge ma risulta dalle istruzioni ministeriali al Modello UNICO 2009).
Va infine ricordato che il regime dei contribuenti minimi ha valenza puramente fiscale: i contributi da versare all’INPS o ad altri enti previdenziali sono calcolati senza alcuna peculiarità .