
Durante il periodo in cui si percepisce tale indennità , tuttavia, si possono verificare degli eventi che determinano la perdita del diritto e quindi l’interruzione del pagamento dell’assegno mensile.

Durante il periodo in cui si percepisce tale indennità , tuttavia, si possono verificare degli eventi che determinano la perdita del diritto e quindi l’interruzione del pagamento dell’assegno mensile.
Il decreto precisa anzitutto che i suddetti voucher possono essere richiesti dalla madre lavoratrice al termine del periodo di congedo di maternità o nel corso degli undici mesi successivi in sostituzione del congedo parentale e consistono in un contributo di 300 euro mensili per un massimo di sei mesi utilizzabile per il servizio di baby sitting o per il pagamento degli asili pubblici o privati accreditati.


Ne deriva quindi che nel caso in cui durante il periodo coperto dall’indennità il soggetto beneficiario venga assunto con un nuovo contratto di lavoro subordinato, l’ASpI viene automaticamente sospesa dall’Inps sulla base delle comunicazioni obbligatorie.

Il congedo obbligatorio di un giorno si affianca al congedo facoltativo di due giorni. Il termine per la fruizione, anche in questo caso, èdi cinque mesi dalla nascita del bambino. Sia il congedo obbligatorio che quello facoltativo non possono essere frazionati a ore, quindi devono essere fruiti per un’intera giornata.


In particolare, a partire dal 1° gennaio 2013 le detrazioni per ciascun figlio vengono portate da 800 a 950 euro e da 900 a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore ai tre anni. Per ciascun figlio portatore di handicap, invece, le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro.

Il provvedimento, sempre se approvato nella sua attuale formulazione, andrà ad eliminare i tirocini gratuiti prevedendo un’indennità di partecipazione che non potrà essere inferiore ai 400 euro mensili, pena l’applicazione di una sanzione consistente in una multa da mille a seimila euro.

Tali chiarimenti, in particolare, sono stati forniti in risposta all’interpello avanzato dall’ANCI, che chiedeva se l’età avanzata del coniuge convivente, superiore agli 80 anni, potesse essere considerata una fattispecie presuntiva di uno stato invalidante, oppure se anche in quest’ultima circostanza fosse comunque necessaria una certificazione medica attestante l’eventuale stato patologico.

Tra i vari temi affrontati nella circolare figura anche quello del calcolo dell’indennità , che viene effettuato attraverso una nuova base di calcolo ottenuta dividendo la retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, per il totale delle settimane di contribuzione. Il risultato cosଠottenuto deve poi essere moltiplicato per il coefficiente numerico 4,33.

Contestualmente, la disoccupazione con requisiti ridotti verrà sostituita dalla mini-Aspi, destinata a fornire un sostegno economico a coloro che hanno perso il lavoro e che non sono in possesso dei requisiti per poter ottenere l’ASpI ordinaria.

Esiste perಠuna deroga. La conversione automatica, infatti, non opera nel caso in cui l’assegnazione di mansioni superiori derivi dall’esigenza di sostituire un lavoratore assente.

Per i lavoratori conviventi l’orario massimo èdi 54 ore alla settimana, che possono essere distribuite nell’arco di cinque o sei giorni, con un limite di 10 ore consecutive al massimo e l’obbligo di un riposo di almeno 11 ore consecutive nell’arco delle 24 ore. Inoltre, il lavoratore ha diritto ad almeno due ore di riposo nel caso in cui il suo orario di lavoro sia collocato tra le 5:00 e le 14:00 oppure tra le 14:00 e le 22:00.

Il periodo durante il quale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro prende il nome di periodo di comporto e ha una durata che varia a seconda del contratto collettivo nazionale di riferimento.

Riguardo a quest’ultimo argomento, in particolare, il nuovo contratto prevede che ciascun lavoratore abbia diritto durante ogni anno solare al pagamento del 100% della retribuzione nei primi 3 giorni di malattia solo per le prime 3 malattie di durata fino a 5 giorni.