Contributo ASpI interruzione contratto a tempo indeterminato

L’Inps con la circolare n. 44 del 22 marzo scorso ha fornito alcuni chirimenti in merito al contributo ASpI (Assicurazione Sociale per l’Impiego) che i datori di lavoro sono chiamati a versare in caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Al riguardo, in particolare, il comma 33 dell’art 2 della legge di riforma del mercato del lavoro (legge 92/2012) prevede che a partire dal 1° gennaio 2013 nei casi di interruzione di un contratto a tempo indeterminato per le causali che, a prescindere dalla sussistenza del requisito contributivo, darebbero diritto all’ASpI, il datore di lavoro deve versare una somma pari al 41% del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità  aziendale negli ultimi tre anni.

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Termine presentazione richiesta ASpI

L’ASpI (Assicurazione Sociale per l’Impiego) consiste in una nuova indennità  che viene erogata dall’Inps e che a partire dal 1° gennaio 2013 ha sostituito l’indennità  di disoccupazione.

Essa viene quindi erogata a favore di coloro che hanno perso il lavoro per cause indipendenti dalla loro volontà , sempre che siano in possesso dei requisiti previsti in termini di contributi (52 settimane nel biennio precedente).

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ASpI ipotesi di decadenza del diritto

L’ASpI (Assicurazione Sociale per l’Impiego) èuna prestazione a sostegno del reddito che viene corrisposta in presenza di determinati requisiti ai lavoratori dipendenti che hanno perso il lavoro per cause non imputabili alla loro volontà .

Durante il periodo in cui si percepisce tale indennità , tuttavia, si possono verificare degli eventi che determinano la perdita del diritto e quindi l’interruzione del pagamento dell’assegno mensile.

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Sospensione ASpI per nuovo lavoro

Tra i presupposti per poter beneficiare dell’ASpI (Assicurazione Sociale per l’Impiego) figura lo stato di disoccupazione.

Ne deriva quindi che nel caso in cui durante il periodo coperto dall’indennità  il soggetto beneficiario venga assunto con un nuovo contratto di lavoro subordinato, l’ASpI viene automaticamente sospesa dall’Inps sulla base delle comunicazioni obbligatorie.

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Calcolo indennità  ASpI

La circolare Inps n° 142 del 18 dicembre 2012 ha fornito alcuni chiarimenti sull’Aspi (Assicurazione Sociale per l’Impiego), ossia la nuova indennità  di disoccupazione introdotta dalla Legge 92/2012 (cosidetta riforma del lavoro).

Tra i vari temi affrontati nella circolare figura anche quello del calcolo dell’indennità , che viene effettuato attraverso una nuova base di calcolo ottenuta dividendo la retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità  aggiuntive, per il totale delle settimane di contribuzione. Il risultato cosଠottenuto deve poi essere moltiplicato per il coefficiente numerico 4,33.

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A chi spetta l’ASpI

La legge 192/2012 (riforma del lavoro) ha introdotto l’Assicurazione Sociale per l’Impiego, un istituto in vigore dal 1° gennaio 2013 consistente in un’indennità  mensile corrisposta a coloro che hanno perso il lavoro per cause indipendenti dalla loro volontà  e che andrà  pertanto a sostituire la disoccupazione ordinaria non agricola, la disoccupazione speciale edile e in maniera graduale anche la mobilità  indennizzata.

Contestualmente, la disoccupazione con requisiti ridotti verrà  sostituita dalla mini-Aspi, destinata a fornire un sostegno economico a coloro che hanno perso il lavoro e che non sono in possesso dei requisiti per poter ottenere l’ASpI ordinaria.

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Soggetti esclusi dall’ASpI

L’Assicurazione sociale per l’impiego èun istituto introdotto dalla riforma del lavoro e operativo a partire dal 1° gennaio 2013. La sua funzione èquella di fornire un sostegno economico ai lavoratori che hanno perduto involontariamente la loro occupazione mediante il pagamento di un’indennità  mensile, andando cosଠa sostituire la disoccupazione ordinaria non agricola, la disoccupazione speciale edile e in maniera graduale anche la mobilità  indennizzata.

L’Aspi èriconosciuta a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, indipendentemente dalla tipologia di contratto di lavoro subordinato, agli apprendisti, ai soci lavoratori di cooperativa, ai dipendenti a tempo determinato delle amministrazioni pubbliche, ai soci lavoratori delle cooperative e ai lavoratori del settore artistico, teatrale e cinematografico con rapporto di lavoro subordinato.

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ASpI spetta anche in caso di risoluzione consensuale

L’Assicurazione sociale per l’impiego (Aspi) èla nuova forma di sostegno economico introdotta dalla riforma del lavoro, destinata a sostituire a partire dal 1° gennaio 2013 la disoccupazione ordinaria non agricola, la disoccupazione speciale edile e in maniera graduale anche la mobilità  indennizzata.

Essa consiste in un’indennità  mensile spettante ai lavoratori subordianti che hanno perso il lavoro per cause indipendenti dalla loro volontà .

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Contributi ASpI e mini ASpI

La riforma del lavoro (legge 92/2012) stabilisce per il finanziamento dell’ASpI, ovvero l’indennità  giornaliera spettante a coloro che sono rimasti senza posto di lavoro per cause indipendenti dalla loro volontà , l’obbligo di versamento di tre diverse tipologie di contributi: il contributo ordinario, il contributo addizionale e il contributo dovuto in caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni.

In particolare, il contributo ordinario di finanziamento delle indennità  ASpI e mini ASpI posto a carico dei datori di lavoro èpari all’1,61% della retribuzione imponibile.

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Requisiti e domanda Aspi

A partire da gennaio 2013 entrerà  in vigore l’Aspi (Assicurazione sociale per l’impiego), introdotta dalla riforma del lavoro targata Fornero.

Si tratta di un’indennità  giornaliera spettante a coloro che sono rimasti senza posto di lavoro per cause indipendenti dalla loro volontà  e destinata a sostituire l’indennità  di mobilità , di disoccupazione non agricola ordinaria, di disoccupazione con requisiti ridotti e di disoccupazione speciale edile.

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