
Al riguardo, in particolare, il comma 33 dell’art 2 della legge di riforma del mercato del lavoro (legge 92/2012) prevede che a partire dal 1° gennaio 2013 nei casi di interruzione di un contratto a tempo indeterminato per le causali che, a prescindere dalla sussistenza del requisito contributivo, darebbero diritto all’ASpI, il datore di lavoro deve versare una somma pari al 41% del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.