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A chi spetta l’ASpI

La legge 192/2012 (riforma del lavoro) ha introdotto l’Assicurazione Sociale per l’Impiego, un istituto in vigore dal 1° gennaio 2013 consistente in un’indennità  mensile corrisposta a coloro che hanno perso il lavoro per cause indipendenti dalla loro volontà  e che andrà  pertanto a sostituire la disoccupazione ordinaria non agricola, la disoccupazione speciale edile e in maniera graduale anche la mobilità  indennizzata.

Contestualmente, la disoccupazione con requisiti ridotti verrà  sostituita dalla mini-Aspi, destinata a fornire un sostegno economico a coloro che hanno perso il lavoro e che non sono in possesso dei requisiti per poter ottenere l’ASpI ordinaria.


Hanno diritto all’ASpI tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperativa, fatta eccezione per i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni. Questi ultimi rientrano infatti nel novero dei soggetti esclusi dall’ASpI.

Nel dettaglio, risultano obbligatoriamente assicurati a tale forma di sostegno economico, in virt๠del versamento dei contributi ASpI da parte del datore di lavoro, le seguenti categorie di lavoratori:

dipendenti del settore privato, indipendentemente dalla tipologia di contratto di lavoro subordinato;
apprendisti;
soci lavoratori di cooperativa che abbiano stipulato con la stessa un contratto di lavoro subordinato;
dipendenti a tempo determinato delle amministrazioni pubbliche;
soci lavoratori delle cooperative di cui al D.P.R. n. 602/70;
categorie del personale artistico, teatrale e cinematografico, con rapporto di lavoro subordinato.

Per poter ottenere l’ASpI occorre, oltre che rientrare in una delle categorie sopra indicate, avere almeno due anni di anzianità  assicurativa e aver lavorato per almeno 52 settimane nel corso dell’ultimo biennio.