La Corte di Cassazione con la sentenza n. 769 dell'8 gennaio 2012 ha precisato che la pena accessoria prevista a carico del manager...

La Suprema Corte ha inoltre aggiunto che il reato sussiste anche a carico dei titolari di ditta individuale che, nonostante operino in regime di contabilità semplificata, non hanno tenuto il libro giornale e il libro degli inventari.
Nella sentenza in esame, in particolare, la Corte ha reso definitiva la pena principale a tre anni di reclusione e quella accessoria di dieci anni di interdizione dall’attività imprenditoriale di un piccolo imprenditore, titolare di una ditta individuale con regime a contabilità semplificata, che fin dall’inizio non aveva provveduto a tenere il libro giornale e quello degli inventari, impedendo in tal modo la ricostruzione del volume d’affari.
Riguardo alle scritture contabili, i giudici della Suprema Corte hanno inoltre affermato un altro importante principio di legittimità , precisando che per essere condannati per il reato di bancarotta documentale fraudolenta non è necessario aver distrutto le scritture ma è sufficiente non averle tenute fin dall’inizio con l’intento di impedire al curatore la ricostruzione del volume d’affari.