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Bancarotta fraudolenta e interdizione del manager

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 769 dell’8 gennaio 2012 ha precisato che la pena accessoria prevista a carico del manager condannato per bancarotta fraudolenta consiste nell’impossibilità  da parte di quest’ultimo, per un periodo di 10 anni, di svolgere attività  imprenditoriale o incarichi direttivi presso altre aziende, sottolineando al contempo che il periodo di interdizione èstabilito dalla legge nella misura fissa di 10 anni e pertanto a tal fine non èrilevante la durata della pena principale, che nel caso di specie èstata fissata nella misura minima di tre anni di reclusione.


La Suprema Corte ha inoltre aggiunto che il reato sussiste anche a carico dei titolari di ditta individuale che, nonostante operino in regime di contabilità  semplificata, non hanno tenuto il libro giornale e il libro degli inventari.

Nella sentenza in esame, in particolare, la Corte ha reso definitiva la pena principale a tre anni di reclusione e quella accessoria di dieci anni di interdizione dall’attività  imprenditoriale di un piccolo imprenditore, titolare di una ditta individuale con regime a contabilità  semplificata, che fin dall’inizio non aveva provveduto a tenere il libro giornale e quello degli inventari, impedendo in tal modo la ricostruzione del volume d’affari.

Riguardo alle scritture contabili, i giudici della Suprema Corte hanno inoltre affermato un altro importante principio di legittimità , precisando che per essere condannati per il reato di bancarotta documentale fraudolenta non ènecessario aver distrutto le scritture ma èsufficiente non averle tenute fin dall’inizio con l’intento di impedire al curatore la ricostruzione del volume d’affari.