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Assegnazione mansioni superiori

In base a quanto previsto dall’articolo 2103 del Codice Civile, il lavoratore che viene adibito a mansioni superiori ha diritto al trattamento economico corrispondente all’attività  svolta.

L’assegnazione, inoltre, diviene definitiva una volta trascorso un determinato periodo di tempo stabilito dal contratto collettivo nazionale di riferimento e che in ogni caso non puಠessere superiore a tre mesi, questo sempre che l’assegnazione di mansioni superiori non abbia avuto luogo a fronte della necessità  di sostituzione di un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro.


Ai fini del riconoscimento in via definitiva della qualifica superiore èsufficiente che il lavoratore abbia svolto in concreto mansioni superiori, senza la necessità  che ci sia stata un’esplicita richiesta in tal senso da parte del datore di lavoro. Per contro, tuttavia, tale riconoscimento non puಠaver luogo se il lavoratore ha svolto mansioni superiori contro la volontà  del datore di lavoro. In caso di mansioni promiscue appartenenti a livelli di inquadramento diversi, bisogna tenere conto delle mansioni svolte in modo prevalente.

Sempre riguardo al riconoscimento in via definitiva della mansione superiore, la giurisprudenza ha stabilito che l’assegnazione di mansioni superiori deve durare ininterrottamente per tutto il periodo indicato dal contratto collettivo nazionale o dalla legge, non essendo consentito il cumulo di assegnazioni provvisorie di breve periodo, a meno che queste non si verifichino con una certa frequenza e periodicità .

Dal computo devono inoltre essere esclusi il periodo svolto per assolvere il servizio militare e i periodi di ferie e malattia che hanno effetto sospensivo, con possibilità  perಠdi sommare i periodi temporali anteriori e successivi alla pausa qualora siano caratterizzati dallo svolgimento di mansioni superiori. Al contrario, sono compresi nel periodo i riposi settimanali e i riposi compensativi.