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Mansioni superiori per sostituzione lavoratore assente

In caso di assegnazione di mansioni appartenenti ad un livello superiore, il lavoratore dipendente ha diritto al trattamento economico corrispondente e al riconoscimento in via definitiva di tali mansioni qualora queste vengano svolte ininterrottamente per un periodo di tempo stabilito dal contratto collettivo nazionale di riferimento, fermo restando la possibilità  di interrompere tale periodo per la fruizione di ferie, riposi compensativi e in caso di malattia.

Esiste perಠuna deroga. La conversione automatica, infatti, non opera nel caso in cui l’assegnazione di mansioni superiori derivi dall’esigenza di sostituire un lavoratore assente.


In tal caso, infatti, a prescindere dalla durata di svolgimento delle mansioni di livello superiore, non avviene il riconoscimento in via definitiva della corrispondente qualifica. Tale condizione si verifica ogni qualvolta il lavoratore sostituito si èassentato per una causa in virt๠della quale la legge prevede nei suoi confronti il diritto alla conservazione del posto di lavoro. Tale ipotesi si verifica quindi in caso di assenza per infortunio, malattia, maternità , servizio militare, ferie e per le aspettative concesse per motivi familiari oppure per quelle previste nei confronti di lavoratori chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive.

Resta invece salvo il diritto del lavoratore a percepire il trattamento economico corrispondete alla mansione superiore, che èriconosciuto in maniera autonoma rispetto al conseguimento della qualifica superiore. Ne deriva quindi che per tutto il periodo di sostituzione del lavoratore assente, quindi per tutto il periodo di svolgimento di mansioni di livello superiore, il lavoratore ha diritto a percepire la retribuzione maggiore prevista per tale qualifica.