Rimborsi IRAP, comincia la gara (I)

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Per dare un po’ di ossigeno ai contribuenti e, soprattutto, per contrastare la temutissima e ormai imminente sentenza della Corte Costituzionale sulla legittimità  dell’attuale indeducibilità  dell’IRAP dalla base imponibile dell’imposta sui redditi, il cosiddetto decreto “anticrisi” emesso alla fine dell’anno scorso ha stabilito che ditte individuali, liberi professionisti e società  possono portare in deduzione dal reddito imponibile il 10% dell’IRAP concretamente versato nel periodo d’imposta, seguendo il principio di cassa, purchè nel periodo medesimo si fossero sostenute spese per personale dipendente o parasubordinato e/o interessi passivi: non rileva l’entità , anche un solo euro èsufficiente per godere della deduzione forfetaria.

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Acconti contribuenti minimi

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L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche gli aderenti al regime contabile riservato ai cosiddetti “contribuenti minimi” sono tenuti a versare non solo il saldo dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF per il 2008 ma anche la prima e seconda rata degli acconti sul 2009 (se dovuti).

In effetti, da pi๠parti ci si era domandati se i “minimi” avessero quest’obbligo, nell’assoluto silenzio delle istruzioni della dichiarazione dei redditi.

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Liquidazione e imposte dirette (II)

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Da un punto di vista fiscale, la durata della liquidazione costituisce solitamente un unico maxiperiodo d’imposta.

Nell’esempio proposto nell’articolo precedente, il secondo troncone dell’anno d’avvio della liquidazione (20 aprile – 31 dicembre), insieme agli anni successivi fino alla data di chiusura della liquidazione, fissata con la cancellazione dal Registro delle Imprese, costituisce dunque un unico, grande periodo d’imposta.

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Liquidazione e imposte dirette (I)

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La liquidazione èuno di quegli eventi che producono riflessi particolari dal punto di vista fiscale, perchè producono una situazione straordinaria, come la fusione, la scissione, la trasformazione, il conferimento d’azienda e il fallimento.

Le regole stabilite per l’imposta sui redditi sono sostanzialmente comuni ai soggetti IRPEF e IRES. Innanzitutto ènecessario individuare la data d’inizio della liquidazione: secondo la legge, per i soggetti IRES essa ècostituita dalla data del verificarsi della causa estintiva, mentre per i soggetti IRPEF si prende in considerazione la data indicata nella dichiarazione IVA di variazione dati comunicata all’Agenzia delle Entrate.

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Contribuenti minimi e IRAP, chiarimento sulle componenti pendenti

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I cosiddetti “contribuenti minimi” ammessi al nuovo regime contabile del “forfettone” a partire dal periodo d’imposta 2008 devono chiudere i conti col passato non solo per quanto riguarda l’imposta sui redditi ma – secondo le medesime regole – anche per l’IRAP.

La legge, infatti, stabilisce che alcune componenti reddituali, positive e negative, sono ripartite fra pi๠esercizi nel calcolo del reddito eseguito secondo le regole ordinarie: per esempio, le plusvalenze derivanti dalla cessione di beni strumentali posseduti da almeno tre anni possono essere ripartite nella tassazione fino a cinque annualità .

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Detrarre le spese di manutenzione (II)

manutenzione

I costi di manutenzione ordinaria si deducono secondo il seguente metodo. Innanzitutto, vanno separate le spese in qualche modo “obbligate” perchè legate a dei contratti periodici sottoscritti con terzi e per il quale il danno da riparare èsolo eventuale: per esempio, le garanzie di assistenza acquistate a pagamento presso un rivenditore di elettronica.

Questi importi sono deducibili nell’anno di competenza senza particolari limiti.

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Deducibilità  delle spese di manutenzione (I)

condominio

Da alcuni anni anche ai liberi professionisti si applicano le limitazioni alla deducibilità  per le spese di manutenzione che sono previste da tempo per le imprese di ogni genere. Vediamo dunque di approfondire l’argomento.

Innanzitutto èda precisare che, se le spese sostenute presso terzi sono facilmente quantificabili, ben pi๠complesso èil discorso della manutenzione realizzata internamente: in genere, possiamo determinarne l’importo considerando la somma fra i costi diretti e una quota ragionevolmente imputabile di costi indiretti.

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Dati fiscali del 2007

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Il Dipartimento delle Finanze ha reso noti i dati ricavati dalle dichiarazioni inviate nel 2007 e riferite all’anno precedente. Ecco alcune informazioni che ne sono emerse.
I contribuenti IRPEF sono stati oltre quaranta milioni, con un reddito dichiarato superiore del 5,7% rispetto all’anno precedente.

Uno su quattro, perà², riportava un reddito cosଠbasso o comunque azzerato da deduzioni e detrazioni, che di fatto non aveva imposte da pagare. Considerando solo i restanti tre quarti, si calcola un’imposta media pari a 4.480 euro pro-capite.

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Doppia tassazione sugli onorari del defunto

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Agli eredi di un professionista defunto èandata male. La Corte di Cassazione, infatti, ha respinto il loro ricorso alla sentenza di secondo grado presso la commissione tributaria regionale che negava l’esistenza di una violazione del fondamentale principio fiscale del divieto della doppia imposizione.

I ricorrenti, infatti, erano eredi universali di un professionista scomparso improvvisamente diversi anni fa; essi hanno quindi provveduto a liquidare gli affari ancora pendenti del defunto e ad incassare in sua vece le relative parcelle.

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Deduzione spese auto: un po’ di chiarezza (VII)

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Il problema indicato èfrequentissimo e ha suscitato parecchi dibattiti. Una risposta esauriente èstata offerta dall’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 205/1998: secondo la scrivente, la scheda-carburante non èmai utilizzabile quando non èpresente il personale di servizio della stazione di rifornimento; tantomeno si puಠammettere che provveda il contribuente a compilarla da sè.

L’unica soluzione per documentare le spese del carburante acquistato al self-service èquella di conservare la ricevuta o scontrino emessa in automatico dal distributore e, in un secondo momento, presentarla al gestore perchè quest’ultimo emetta la fattura inerente l’operazione.

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Deduzione spese auto: un po’ di chiarezza (VI)

benzina

Per scaricare dal reddito le varie spese sostenute, ovviamente, occorre documentarle. Laddove, èpossibile averla (acquisto, leasing, manutenzione…), occorre la fattura.

La tassa di circolazione e la polizza sulla responsabilità  civile, che sono escluse da IVA, non sono fatturate, ma per dedurre il costo èsufficiente conservare le relative ricevute.

In tutti i casi, èbene che tali documenti riportino anche la targa del veicolo cui si fa riferimento, per evitare dubbi e contestazioni.

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Deduzione spese auto: un po’ di chiarezza (V)

leasing

Per quanto riguarda le spese cosiddette “correnti”, bisogna fare una distinzione netta fra imprenditori da un lato e artisti e professionisti dall’altro.

Per i primi, conta il periodo di competenza della spesa, ossia quello in cui concretamente si èfruito del servizio; per i secondi, conta invece il momento in cui si èconcretamente eseguito il pagamento nei confronti del fornitore.

Se in genere questa distinzione non comporta grandi conseguenze (se un certo giorno si cambia uno pneumatico, quello èsolitamente anche il giorno in cui si paga il gommista), il discorso porta a delle differenze per quelle spese “legate” ad un preciso arco temporale: si tratta tipicamente del bollo, dell’assicurazione, del noleggio, del leasing.

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Deduzione spese auto: un po’ di chiarezza (IV)

lamborghini gallardo

Quando l’imprenditore o professionista utilizza un veicolo a motore che rientra nella terza categoria descritta (quella dei mezzi ad uso promiscuo), esistono dei limiti massimi alla spesa deducibile: le eventuali eccedenze risultano totalmente indeducibili, senza eccezioni.

Il primo limite riguarda le spese di acquisto: l’eventuale costo che eccede una certa soglia èfiscalmente irrecuperabile.

Questa soglia èpari a € 18.075,99 per autovetture e caravan (€ 25.822,84 per agenti e rappresentanti di commercio), a € 4.131,66 per i motocicli e a € 2.065,83 per i ciclomotori. Se il bene èpreso in leasing, questi limiti sono riferiti ai relativi canoni.

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Deduzione spese auto: un po’ di chiarezza (III)

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Una volta individuata la quota di IVA che si puಠdetrarre, si tratta di verificare la disciplina propria dell’imposta sui redditi. La deducibilità  di questi costi dal reddito procede secondo regole comuni per IRPEF e IRES, e riguarda non solo le basi imponibili, ma anche la quota di IVA che fosse eventualmente risultata indetraibile, la quale costituisce a tutti gli effetti parte integrante del costo sostenuto.

Il Testo Unico sull’Imposta sui Redditi (DPR 917/1986) distingue, all’articolo 164, tre diverse categorie di mezzi di trasporto a motore, soggette a disciplina differente.

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Deduzione spese auto: un po’ di chiarezza (II)

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Verificando la situazione di imprese e professionisti, la prima cosa da considerare èche tutte le spese relative al proprio personale mezzo di trasporto sono interessate dalla norma: le spese di acquisto, noleggio o leasing; le spese di manutenzione (come quelle presso il benzinaio, il meccanico, il gommista o l’elettrauto); la tassa di circolazione (il cosiddetto “bollo auto”); la polizza assicurativa per la responsabilità  civile.

Tranne che per il bollo e per l’assicurazione (e per l’acquisto, se avviene di seconda mano presso un privato), tutte le voci citate sono soggette ad IVA. àˆ quindi necessario scorporare il valore dell’imposta sul valore aggiunto dal prezzo totale, perchè le norme sull’IVA sono piuttosto diverse da quelle previste per l’IRPEF / IRES.

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