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Deduzione spese auto: un po’ di chiarezza (II)

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Verificando la situazione di imprese e professionisti, la prima cosa da considerare èche tutte le spese relative al proprio personale mezzo di trasporto sono interessate dalla norma: le spese di acquisto, noleggio o leasing; le spese di manutenzione (come quelle presso il benzinaio, il meccanico, il gommista o l’elettrauto); la tassa di circolazione (il cosiddetto “bollo auto”); la polizza assicurativa per la responsabilità  civile.

Tranne che per il bollo e per l’assicurazione (e per l’acquisto, se avviene di seconda mano presso un privato), tutte le voci citate sono soggette ad IVA. àˆ quindi necessario scorporare il valore dell’imposta sul valore aggiunto dal prezzo totale, perchè le norme sull’IVA sono piuttosto diverse da quelle previste per l’IRPEF / IRES.


La legge IVA offre una precisa definizione dei cosiddetti “mezzi di trasporto a motore”: si tratta dei veicoli a motore (esclusi i trattori) “normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non èsuperiore a otto”.

Ebbene, l’IVA relativa alle spese inerenti questi mezzi èdetraibile al 100% solamente per gli agenti e i rappresentanti di commercio, nonchè per quei soggetti la cui attività  èquella di acquistare e rivendere questi beni (come gli autosaloni), o in cui comunque l’utilizzo di tali mezzi èdel tutto strumentale all’attività , come potrebbe essere un’autoscuola.


Per tutte le altre figure di imprenditori e professionisti, l’IVA èdetraibile solamente nella misura fissa del 40%.
E le motociclette? Se la loro cilindrata non supera i 350 centimetri cubici, si applica la stessa disciplina delle auto, altrimenti l’IVA èdetraibile solo quando esse fanno parte integrante dell’attività  d’impresa (come avviene per i rivenditori).