Deduzione spese auto: un po’ di chiarezza (I)

porsche cayenne turbo

Chiunque lavori in uno studio di consulenza fiscale saprà  bene che una delle pi๠frequenti domande rivolte dal cliente inesperto riguarda come e in che misura dedurre le spese del proprio mezzo di trasporto, e in particolare quelle dell’automobile.

In generale regna una certa confusione in materia, sia perchè le norme in proposito sono numerose e differenziate, sia perchè le norme stesse hanno subito negli ultimi anni delle modifiche anche caotiche, derivate congiuntamente sia dall’esigenza di aumentare la tassazione che da quella di adeguare la nostra legislazione alle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia Europea.

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Spese di trasferta per i dipendenti

riunione

La disciplina del trattamento fiscale dei rimborsi-spese a favore dei dipendenti (e assimilati) in relazione alle trasferte di lavoro èpiuttosto complessa, e distingue nettamente fra l’imponibilità  di questi rimborsi per i lavoratori e la deducibilità  per il datore di lavoro.

Per il lavoratore, il rimborso-spese puಠavvenire secondo due forme: quella analitica e quella forfettaria (la prima èfiscalmente pi๠svantaggiosa).

àˆ infatti stabilito che se il lavoratore documenta scrupolosamente le spese sostenute, gli èriconosciuta una franchigia sui rimborsi pari a € 15,49 se la trasferta avviene in Italia e di € 25,82 se avviene all’estero.

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Guida al trasferimento d’azienda (IX)

Tassazione ordinaria significa che la plusvalenza derivante dalla cessione si somma semplicemente agli altri redditi del contribuente riferiti al periodo d’imposta competente, ed èsoggetta all’ordinaria imponibilità  mediante aliquote progressive per scaglioni. à‰ l’ipotesi che si applica sempre, qualora il contribuente non scelga espressamente una delle altre strade possibili o non ne possieda i requisiti.

Se il contribuente invece èun soggetto IRES oppure èun soggetto IRPEF che nonostante la cessione proseguirà  ugualmente un’attività  d’impresa, gli èconsentito in alternativa optare per la tassazione rateale, purchè l’azienda sia stata detenuta per almeno tre anni prima della cessione. Ciಠsignifica che egli potrà  ripartire la plusvalenza in pi๠quote annuali di pari importo, fino ad un massimo di cinque.

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Guida al trasferimento d’azienda (VIII)

Quando nel novero dei beni compresi nella cessione sono presenti anche degli immobili, ènecessario provvedere alla loro voltura catastale; se poi questi beni sono soggetti ad ipoteca a favore di un terzo creditore, anche i registri ipotecari andranno aggiornati.

Questo comporta l’applicazione di ulteriori imposte a carico dell’acquirente, la cui base imponibile èla stessa determinata ai fini dell’imposta di registro. In particolare, per l’imposta catastale si applica l’aliquota del 1%, mentre per l’imposta ipotecaria si utilizza l’aliquota del 2 o del 3% a seconda delle situazioni.

Se tuttavia il cessionario si impegna a proseguire l’attività  d’impresa per almeno cinque anni, allora la cessione èsente da entrambe le imposte.
L’eventuale plusvalenza derivante dalla cessione dell’azienda non èmai imponibile ai fini IRAP, per esclusione espressamente prevista dalla legge.

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Dichiarazione dei redditi 2009: un quadro di sintesi (III)

deducibilità  spese di rappresentanza

Per le persone fisiche dotate di partita IVA e per tutti i soggetti differenti (enti e società  di ogni genere) la dichiarazione dei redditi ècerto pi๠complessa e molto tecnica nei dettagli della sua redazione.

Per tutti costoro, comunque, la novità  pi๠interessante non ètanto ciಠche c’ all’interno di UNICO bensଠquello che non c’ pià¹: il quadro dedicato al calcolo dell’IRAP. Da quest’anno, infatti, l’IRAP èdichiarata all’interno di un modello (il Modello IRAP, appunto) a se stante.

Le date per l’invio della dichiarazione e per il versamento di saldo e acconti, comunque, sono le stesse della dichiarazione dei redditi.

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Bonus per acquisto mobili ed elettrodomestici, un sostegno atteso

Oltre agli incentivi per il settore automobilistico, anche le filiere dell’arredamento e della produzione di elettrodomestici attendevano da tempo un sostegno da parte delle istituzioni.
In effetti, soprattutto nel primo dei due ambiti sono tantissime le imprese italiane che operano e che da tempo registrano crescenti difficoltà , sia per la crisi globale che per la temibilissima concorrenza asiatica.

Ora il sostegno èarrivato, sotto forma di deduzioni IRPEF per i cittadini al fine di invogliarli all’acquisto, ma non ha ottenuto per il momento significativi consensi: alcuni produttori rilevano che troppo pochi i contribuenti che potrebbero accedere al beneficio fiscale, e dunque l’impatto sulle vendite non sarà  molto ampio.

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La fattura dalla A alla Z (dodicesima parte)

Per chiudere la nostra inchiesta sulla fatturazione, non rimane che esaminare la posizione di coloro cui la legge consente l’esonero dalla stessa. Sono, infatti, milioni gli imprenditori che eseguono quotidianamente operazioni rilevanti ai fini IVA senza fatturare: sono i supermercati, i commercianti al minuto, gli albergatori, i tassisti, i benzinai, i parrucchieri ecc.

Redigere una fattura èun’operazione laboriosa, e per queste figure, che effettuano magari centinaia di transazioni ogni giorno, sarebbe troppo complesso fatturarle tutte.

Ad alcuni di loro la legge consente perciಠdi non emettere proprio niente: si pensi agli edicolanti.
Altri, invece, possono scegliere di emettere ricevute o scontrini fiscali, che sono una sorta di “fattura semplificata”;

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Agevolazioni per gli investimenti nel Mezzogiorno (seconda parte)

Per determinare l’ammontare dell’agevolazione spettante con l’impiego della “Visco-Sud” occorre innanzitutto determinare, distintamente per ciascuna delle tre categorie di investimenti ammissibili, la differenza fra le spese sostenute nel singolo esercizio e le quote di ammortamento di competenza, senza contare perಠgli ammortamenti riferiti proprio ai nuovi acquisti.

In caso di impresa di nuova costituzione, ovviamente, il sottraendo della differenza descritta sarà  pari a zero.
Il risultato di tali calcoli va poi moltiplicato per l’intensità  d’aiuto.
Ipotizziamo una società  di medie dimensioni che operi a Salerno da diversi anni e che acquisti nel 2009 impianti e macchinari per cinquantamila euro.

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Regime agevolato per le nuove iniziative (terza parte)

Una volta rispettati tutti i requisiti, quali sono i vantaggi dell’adesione al “forfettino”?

Innanzitutto, viene meno l’obbligo di tenere la contabilità : sarà  perciಠsufficiente emettere tutte le fatture e conservare tutti i documenti d’acquisto, ma senza bisogno di registrare alcunchè.

In secondo luogo, l’IVA ècalcolata solamente una volta all’anno, in sede di dichiarazione. Viene perciಠmeno l’obbligo di tutte le liquidazioni e i versamenti infrannuali, compreso l’acconto di dicembre.
In terzo luogo, nelle fatture emesse non si subisce alcuna ritenuta d’acconto, purchè si specifichi nel documento stesso che il compenso, essendo “soggetto ad imposta sostitutiva ex art. 13 L. 388/2000” (questa la dicitura da inserire in fattura), non èsottoposto ad alcuna ritenuta.

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Si chiude il rubinetto dei crediti d’imposta

Giulio Tremonti

“Se dai un credito d’imposta, lo devi coprire”. L’assioma dichiarato nei giorni scorsi dal ministro delle Finanze Giulio Tremonti avrà  probabilmente un impatto enorme sulla filosofia e sui meccanismi di attribuzione di queste forme di agevolazione a privati cittadini e imprese, che negli ultimi anni sono andati moltiplicandosi quasi a dismisura.

Se infatti per anni la regola quasi assoluta era quella dell’automatismo, ora la nuova regola sarà  la presentazione di un’istanza che non avrà  eccessive garanzie di accoglimento.

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Spese di rappresentanza, nessuna novità 

deducibilità  spese di rappresentanza

Sebbene sia stato annunciato come imminente ormai da molti mesi (ne avevamo parlato anche qui), e sebbene sui giornali continuino ad apparire resoconti pi๠o meno verosimili sui progetti del Ministero delle Finanze, a poche settimane dalla fine del periodo d’imposta 2008 ancora non èstato emesso il decreto previsto dalla legge finanziaria dello scorso anno e concernente la deducibilità  delle spese di rappresentanza per imprenditori individuali e collettivi.

Come tutti sanno, quello delle spese di rappresentanza èun mare magnum nel quale puಠessere celato di tutto. Formalmente, si tratta delle spese sostenute da un imprenditore per favorire la diffusione di una buona immagine di sè e della sua ditta presso gli effettivi o i potenziali clienti.

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Per le imprese liguri il futuro si chiama zona franca

Sebbene i progetti del governatore Burlando sull’innovazione tecnologica, per la gran parte delle imprese operanti in Liguria, soprattutto di piccole e medie dimensioni, ben pi๠coinvolgente èl’ipotesi della zona franca.

Il Comune costiero di Ventimiglia (IM), l’ultimo prima del confine con la Francia, spera infatti di poter diventare presto una terra dove le piccole aziende siano esenti dall’imposizione fiscale. Questa innovazione non solo potrebbe arrecare un giovamento enorme, com’ ovvio, alle imprese ivi localizzate, ma avere un effetto a catena benefico sull’intera economia ligure.

Nei prossimi mesi dovrebbero infatti arrivare a termine il progetto istitutivo di ventidue zone franche site in aree urbane a forte disagio sociale ed economico, di cui Ventimiglia sarà  l’unica localizzata nel Nord. Sarà  anche la pi๠piccola di tutte, e le imprese che vi saranno avviate godranno di rilevantissimi sgravi fiscali in termini di IRPEF, IRAP, ICI e contributi previdenziali.

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Donare un’ora di lavoro alle Onlus

L’Agenzia delle Entrate ha emanato un documento di prassi (la risoluzione n. 441/2008) in cui spiega la complessa procedura da adottare perchè una singola forma di liberalità  sia riconosciuta fiscalmente. Si tratta della pratica, ormai frequente, con cui i lavoratori di una data azienda o di un intero comparto produttivo decidono di regalare una o pi๠ore di lavoro ad una singola Onlus, solitamente in occasione di una precisa iniziativa benefica.

In sostanza, la retribuzione corrispondente èdonata alla Onlus mediante il datore di lavoro.
La liberalità  èassimilata a una normale operazione di beneficenza, e dunque consente la detrazione dall’IRPEF per il 19%, entro il limite di 2.065,83 euro. E tuttavia, per tale detrazione èrichiesta una complessa procedura delineata dalla recente risoluzione, che consente di individuare con precisione l’entità  delle somme devolute e i nominativi dei lavoratori partecipanti.

Innanzitutto, occorre che l’intera somma riferita a tutti i lavoratori aderenti sia devoluta dal datore di lavoro tramite bonifico bancario la cui causale dovrà  descrivere il tipo di donazione effettuata, il numero complessivo degli aderenti e il mese di riferimento. Il datore dovrà  poi redigere degli elenchi dettagliati di tutti i lavoratori aderenti e delle relative somme donate, distinguendo mese per mese.

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Acconto per il pagamento delle tasse

pagamento delle tasse

Per quanto riguarda i soggetti IRES, si applica il medesimo discorso fatto per l’IRPEF, ma con due variazioni: l’acconto èpari al 100% del vecchio debito d’imposta (non dunque il 99%) e il rigo del precedente Modello UNICO da controllare èil RN17.

In entrambi i casi, l’acconto non èsuddiviso in due parti bensଠèda versare in unica soluzione (entro il primo dicembre) quando il suo ammontare totale non supera 103 euro.

Per l’IRAP valgono regole sostanzialmente identiche. Le uniche particolarità  da precisare sono che per le persone fisiche l’acconto complessivo èpari al 99% del valore indicato nel Rigo IQ90 e per le società  èpari invece al 100% del valore indicato nel Rigo IQ95 delle rispettive dichiarazioni riferite al 2007.

Il discorso èinvece pi๠complesso per l’acconto sui contributi INPS. Bisogna distinguere il caso degli imprenditori da quello dei professionisti iscritti alla Gestione Separata (tutti gli altri soggetti non sono interessati).

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Scadenza versamento acconto per il pagamento delle imposte

In vista della scadenza del primo dicembre (poichè il 30 novembre èdomenica), viene il momento per i contribuenti di cominciare a fare i calcoli per verificare se e in che misura sono tenuti a versare acconti riferiti al periodo d’imposta in corso.

Come noto, ognuno puಠscegliere se versare gli acconti sulla base del metodo storico (ricavando cioèi valori dalla dichiarazione per l’anno precedente) oppure di quello previsionale (basato cioèsul prefigurare l’ammontare esatto del debito d’imposta che si formerà  nel 2008, e su quello calcolare gli acconti).

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