
In effetti, da più parti ci si era domandati se i “minimi†avessero quest’obbligo, nell’assoluto silenzio delle istruzioni della dichiarazione dei redditi.
Poiché però che la legge istitutiva del regime (244/2007) aveva stabilito che per il versamento dell’imposta forfettaria del 20% sul reddito d’impresa o di lavoro autonomo si dovessero adottare le stesse modalità previste per i comuni contribuenti IRPEF, la risposta (sancita con la Risoluzione 143/2009) è stata inevitabile.
In particolare, è stato chiarito che i “minimi†devono verificare l’ammontare del saldo dovuto per il 2008, evidenziato in dichiarazione al Rigo CM15. Se questo saldo supera € 51,65, l’acconto è dovuto, mentre se il valore è inferiore, nullo o negativo esso non è dovuto.
Quando dovuto, l’acconto complessivo è pari al 99% dell’ammontare indicato nel Rigo CM15.
Se l’importo del citato Rigo è inferiore a € 257,72, l’importo va versato in unica soluzione entro il 30 novembre; se invece è superiore, l’acconto va spezzato in due rate: il 40% entro il 16 giugno e il 60% entro il 30 novembre. La scadenza di giugno può essere prorogata o rateizzata secondo le stesse regole previste per l’IRPEF.
Se poi il contribuente prevede che il suo reddito nel 2009 sarà inferiore rispetto all’anno precedente, è consentito versare un acconto ridotto o non versarlo affatto, rischiando però una sanzione se le previsioni si rivelassero errate.
Istituiti, infine, anche i codici tributo: 1800 per il saldo, 1798 per la prima rata di acconto e 1799 per la seconda o unica.