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Deduzione spese auto: un po’ di chiarezza (V)

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Per quanto riguarda le spese cosiddette “correnti”, bisogna fare una distinzione netta fra imprenditori da un lato e artisti e professionisti dall’altro.

Per i primi, conta il periodo di competenza della spesa, ossia quello in cui concretamente si èfruito del servizio; per i secondi, conta invece il momento in cui si èconcretamente eseguito il pagamento nei confronti del fornitore.

Se in genere questa distinzione non comporta grandi conseguenze (se un certo giorno si cambia uno pneumatico, quello èsolitamente anche il giorno in cui si paga il gommista), il discorso porta a delle differenze per quelle spese “legate” ad un preciso arco temporale: si tratta tipicamente del bollo, dell’assicurazione, del noleggio, del leasing.


Percià², se in data 1 luglio 2009 un professionista paga al suo assicuratore un anno di polizza (fino al 30 giugno 2010), l’intera spesa sarà  deducibile dal reddito del 2009. Se perಠa fare lo stesso pagamento fosse un imprenditore, allora solo metà  della spesa sostenuta sarà  deducibile nel 2009, e l’altra metà  nell’anno successivo, poichè la competenza di questa spesa cade a cavallo fra due periodi d’imposta differenti.

Un altro problema da considerare riguarda la cessione del mezzo: sottraendo al corrispettivo le spese d’acquisto sostenute e non ancora ammortizzate, si ottiene una differenza positiva (plusvalenza) o negativa (minusvalenza).


Ebbene, la plusvalenza èimponibile solo per la quota che corrisponde alla parte del costo che a suo tempo si era potuta dedurre: quindi, se si era dedotto il 40%, allora anche la plusvalenza ètassata per il 40%. Medesimo discorso per la deducibilità  della minusvalenza.

Se il bene era posseduto da almeno tre anni prima della cessione, si puಠrateizzare la tassazione della plusvalenza fino ad un massimo di cinque rate annuali di pari importo.