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Deducibilità  delle spese di manutenzione (I)

condominio

Da alcuni anni anche ai liberi professionisti si applicano le limitazioni alla deducibilità  per le spese di manutenzione che sono previste da tempo per le imprese di ogni genere. Vediamo dunque di approfondire l’argomento.

Innanzitutto èda precisare che, se le spese sostenute presso terzi sono facilmente quantificabili, ben pi๠complesso èil discorso della manutenzione realizzata internamente: in genere, possiamo determinarne l’importo considerando la somma fra i costi diretti e una quota ragionevolmente imputabile di costi indiretti.


Le spese di manutenzione, di qualsiasi genere, si ripartiscono in due grandi categorie: ordinarie e straordinarie. Le prime sono quelle per le quali, al termine dell’operazione, il valore del bene èuguale a quello precedente al danno risanato: esempi banali di manutenzione ordinaria sono la riparazione di una serratura o la sostituzione della marmitta di un veicolo.


Le manutenzioni straordinarie, invece, incrementano il valore del bene, che al termine del lavoro risulterà  almeno in parte diverso e superiore rispetto a prima. Questo fenomeno riguarda soprattutto le ristrutturazioni dei fabbricati: aggiungere una stanza o rimettere a norma un edificio fatiscente sono ipotesi che chiariscono la questione.

Questa distinzione èbasilare ai fini delle regole IRPEF/IRES: infatti le spese di manutenzione straordinaria seguono la stessa sorte del cespite cui fanno riferimento; e dunque saranno ammortizzate negli anni secondo le stesse aliquote previste per il bene incrementato. Questa regola èvalida anche ai fini della base imponibile dell’IRAP.

Ben pi๠complesso èinvece il discorso riferito alle spese di manutenzione ordinaria: per motivazioni francamente difficile da individuare, il legislatore ha previsto un sistema di deduzione piuttosto articolato che si protrae negli anni.