
Stiamo parlando della sentenza della Corte Costituzionale, sollecitata da numerose commissioni tributarie ad esprimersi su uno degli innumerevoli punti controversi della legge istitutiva dell’IRAP, il D. Lgs. 446/1997.

Stiamo parlando della sentenza della Corte Costituzionale, sollecitata da numerose commissioni tributarie ad esprimersi su uno degli innumerevoli punti controversi della legge istitutiva dell’IRAP, il D. Lgs. 446/1997.


Occorre una piccola cronistoria: quando l’imposta fu introdotta (1997), si decise che i costi sarebbero risultati deducibili secondo le stesse regole previste per l’imposta sui redditi.

In secondo luogo, sono esenti dalle addizionali regionali e comunali all’IRPEF, perlomeno per i redditi d’impresa o di lavoro autonomo soggetti al regime dei “minimiâ€: discorso diverso, naturalmente, se ci sono anche altri redditi, su cui potranno eventualmente essere calcolate le addizionali.

In alternativa al versamento di queste intere somme, èperಠconsentito rateizzare i pagamenti in tante quote di pari importo, da versare mensilmente. Il numero delle rate, fino ad un massimo di sei, èa scelta del contribuente.

Ma manca proprio la cosa pi๠importante: una legge che stabilisca concretamente chi èscluso dall’obbligo e come egli si debba comportare.
I contribuenti che presentano il modello UNICO sono tenuti a versare i saldi e gli acconti dei tributi che ne derivano (IRPEF, IRES, addizionali regionali e comunali, imposte sostitutive, contributi INPS) entro il 16 giugno, oppure entro il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,4%.


Con un comunicato ufficiale, l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che i fondi stanziati dovrebbero comunque risultare sovrabbondanti rispetto alle esigenze, e quindi non ci sarebbe nessun bisogno di sgomitare il 12 giugno, potendo rimandare l’incombenza alle settimane successive; ma, come èvidente, fidarsi èbene fino ad un certo punto.


Il discorso pi๠noto riguarda i lavoratori autonomi privi di organizzazione; posto che l’esistenza o meno del requisito va valutata caso per caso, in generale essa èsclusa quando non si dispone di collaboratori e l’insieme dei beni strumentali impiegati dal contribuente non sopravanza quel minimo necessario perchè si svolga la sua attività , di natura prettamente intellettuale.


Nell’esempio proposto nell’articolo precedente, il secondo troncone dell’anno d’avvio della liquidazione (20 aprile – 31 dicembre), insieme agli anni successivi fino alla data di chiusura della liquidazione, fissata con la cancellazione dal Registro delle Imprese, costituisce dunque un unico, grande periodo d’imposta.

Le regole stabilite per l’imposta sui redditi sono sostanzialmente comuni ai soggetti IRPEF e IRES. Innanzitutto ènecessario individuare la data d’inizio della liquidazione: secondo la legge, per i soggetti IRES essa ècostituita dalla data del verificarsi della causa estintiva, mentre per i soggetti IRPEF si prende in considerazione la data indicata nella dichiarazione IVA di variazione dati comunicata all’Agenzia delle Entrate.

La legge, infatti, stabilisce che alcune componenti reddituali, positive e negative, sono ripartite fra pi๠esercizi nel calcolo del reddito eseguito secondo le regole ordinarie: per esempio, le plusvalenze derivanti dalla cessione di beni strumentali posseduti da almeno tre anni possono essere ripartite nella tassazione fino a cinque annualità .