Ritornando sul tema evidenziato nel precedente articolo riguardo ai contributi alle casse previdenziali, si segnala come, nel silenzio di indicazioni chiare dalla legge, l’annosa questione dei contributi alle casse dei liberi professionisti protrae i suoi effetti anche sull’IRAP.
Se li si considera costi inerenti alla professione, essi saranno deducibili dalla base imponibile e dunque ridurranno il peso dell’imposta; se invece li si reputa come oneri di natura personale, non saranno conteggiabili e l’IRAP potrebbe rivelarsi ben pi๠onerosa.
àˆ stata fissata al 7 luglio prossimo la data della prima udienza davanti alla Corte Costituzionale su una questione che tiene con il fiato sospeso milioni di contribuenti da un lato e il Ministero delle Finanze dall’altro: l’argomento, ancora una volta, èl’IRAP, la contestatissima imposta che ha già superato indenne il vaglio di molti organi di giustizia per questioni varie (dalla Cassazione alla Corte di Bruxelles) e che ora èattesa dalla prova forse pi๠dura.
I costi di manutenzione ordinaria si deducono secondo il seguente metodo. Innanzitutto, vanno separate le spese in qualche modo “obbligate†perchè legate a dei contratti periodici sottoscritti con terzi e per il quale il danno da riparare èsolo eventuale: per esempio, le garanzie di assistenza acquistate a pagamento presso un rivenditore di elettronica.
Questi importi sono deducibili nell’anno di competenza senza particolari limiti.
Da alcuni anni anche ai liberi professionisti si applicano le limitazioni alla deducibilità per le spese di manutenzione che sono previste da tempo per le imprese di ogni genere. Vediamo dunque di approfondire l’argomento.
Innanzitutto èda precisare che, se le spese sostenute presso terzi sono facilmente quantificabili, ben pi๠complesso èil discorso della manutenzione realizzata internamente: in genere, possiamo determinarne l’importo considerando la somma fra i costi diretti e una quota ragionevolmente imputabile di costi indiretti.
Il distretto industriale del tessile della provincia pratese, un tempo fra i pi๠floridi dell’industria nazionale, versa oggi in una situazione di difficoltà estrema.
Cosଠlamenta il presidente dell’Unione industriale pratese, Riccardo Marini, che in un incontro coi ministri Scajola, Tremonti e Sacconi ha segnalato le gravissime prospettive per il 2009 in riferimento al crollo del fatturato e alle conseguenti ricadute occupazionali.
Dopo un 2008 già molto negativo, gli inizi del nuovo anno sembrano ancora peggiori. I portafogli-ordini delle imprese sono quasi vuoti, ed entro il mese prossimo rischiano di esaurirsi i fondi per il sostegno all’occupazione nelle imprese artigianali.
Quando nel novero dei beni compresi nella cessione sono presenti anche degli immobili, ènecessario provvedere alla loro voltura catastale; se poi questi beni sono soggetti ad ipoteca a favore di un terzo creditore, anche i registri ipotecari andranno aggiornati.
Questo comporta l’applicazione di ulteriori imposte a carico dell’acquirente, la cui base imponibile èla stessa determinata ai fini dell’imposta di registro. In particolare, per l’imposta catastale si applica l’aliquota del 1%, mentre per l’imposta ipotecaria si utilizza l’aliquota del 2 o del 3% a seconda delle situazioni.
Se tuttavia il cessionario si impegna a proseguire l’attività d’impresa per almeno cinque anni, allora la cessione èsente da entrambe le imposte.
L’eventuale plusvalenza derivante dalla cessione dell’azienda non èmai imponibile ai fini IRAP, per esclusione espressamente prevista dalla legge.
Per determinare l’ammontare dell’agevolazione spettante con l’impiego della “Visco-Sud†occorre innanzitutto determinare, distintamente per ciascuna delle tre categorie di investimenti ammissibili, la differenza fra le spese sostenute nel singolo esercizio e le quote di ammortamento di competenza, senza contare perಠgli ammortamenti riferiti proprio ai nuovi acquisti.
In caso di impresa di nuova costituzione, ovviamente, il sottraendo della differenza descritta sarà pari a zero. Il risultato di tali calcoli va poi moltiplicato per l’intensità d’aiuto.
Ipotizziamo una società di medie dimensioni che operi a Salerno da diversi anni e che acquisti nel 2009 impianti e macchinari per cinquantamila euro.
Innanzitutto, viene meno l’obbligo di tenere la contabilità : sarà perciಠsufficiente emettere tutte le fatture e conservare tutti i documenti d’acquisto, ma senza bisogno di registrare alcunchè.
In secondo luogo, l’IVA ècalcolata solamente una volta all’anno, in sede di dichiarazione. Viene perciಠmeno l’obbligo di tutte le liquidazioni e i versamenti infrannuali, compreso l’acconto di dicembre.
In terzo luogo, nelle fatture emesse non si subisce alcuna ritenuta d’acconto, purchè si specifichi nel documento stesso che il compenso, essendo “soggetto ad imposta sostitutiva ex art. 13 L. 388/2000†(questa la dicitura da inserire in fattura), non èsottoposto ad alcuna ritenuta.
La Finanziaria per il 2008 ha voluto modificare radicalmente il trattamento fiscale delle spese di rappresentanza per gli imprenditori. Innanzitutto, ai fini IRAP dal 2008 esse sono integralmente deducibili senza limiti di alcun genere che non siano quelli generali dell’inerenza e della documentabilità .
Ma le novità pi๠attese sono quelle che interessano l’imposta sui redditi. La Finanziaria ha stabilito due cose in materia: la prima di esse èche il limite per le spese per acquisti di beni integralmente deducibili sale dai previgenti € 25,82 a € 50 di valore unitario (e si èprecisato che si intende come bene unitario anche un insieme composito di oggetti comunque strettamente funzionali fra loro, come un cesto natalizio).
Mentre si avvicina la data della temuta sentenza della Corte Costituzionale sulla legittimità dell’impossibilità di dedurre l’IRAP dall’imposta sui redditi (con la possibilità di dare il via ad una valanga di richieste di rimborso che travolgerebbe le casse dello Stato), il Governo ha pensato di iniziare a parare il colpo e ha aperto un primo spiraglio.
àˆ stato stabilito che già dal 2008, infatti, sarà possibile dedurre il 10% dell’imposta regionale sulle attività produttive dall’IRPEF o dall’IRES.
E si èaperta un’imprevista finestra anche sul passato, stabilendo un metodo di calcolo piuttosto complesso al fine di richiedere un piccolo rimborso relativo alle imposte sui redditi versate nei passati quarantotto mesi e inerenti i costi del personale e gli interessi passivi (componenti totalmente indeducibili ai fini IRAP).
Non c’ bisogno di essere esperti in materia per rendersi conto di quanto singolare e arzigogolata sia stata la misura prevista nel decreto anti-crisi e inerente gli acconti.
Già da settimane si riteneva utile per gli italiani ridurre la portata degli acconti in scadenza il primo dicembre, tenendo conto dell’attuale difficoltà finanziaria che colpisce un po’ tutti; ma passavano le settimane e la scadenza si avvicinava, facendo presagire che non se ne sarebbe fatto nulla.
Invece alla fine l’agevolazione èarrivata: ma la sua formulazione ècosଠbizzarra che fa sorgere diversi interrogativi sulla sua utilità .
Sebbene i progetti del governatore Burlando sull’innovazione tecnologica, per la gran parte delle imprese operanti in Liguria, soprattutto di piccole e medie dimensioni, ben pi๠coinvolgente èl’ipotesi della zona franca.
Il Comune costiero di Ventimiglia (IM), l’ultimo prima del confine con la Francia, spera infatti di poter diventare presto una terra dove le piccole aziende siano esenti dall’imposizione fiscale. Questa innovazione non solo potrebbe arrecare un giovamento enorme, com’ ovvio, alle imprese ivi localizzate, ma avere un effetto a catena benefico sull’intera economia ligure.
Nei prossimi mesi dovrebbero infatti arrivare a termine il progetto istitutivo di ventidue zone franche site in aree urbane a forte disagio sociale ed economico, di cui Ventimiglia sarà l’unica localizzata nel Nord. Sarà anche la pi๠piccola di tutte, e le imprese che vi saranno avviate godranno di rilevantissimi sgravi fiscali in termini di IRPEF, IRAP, ICI e contributi previdenziali.
In vista della scadenza del primo dicembre (poichè il 30 novembre èdomenica), viene il momento per i contribuenti di cominciare a fare i calcoli per verificare se e in che misura sono tenuti a versare acconti riferiti al periodo d’imposta in corso.
Come noto, ognuno puಠscegliere se versare gli acconti sulla base del metodo storico (ricavando cioèi valori dalla dichiarazione per l’anno precedente) oppure di quello previsionale (basato cioèsul prefigurare l’ammontare esatto del debito d’imposta che si formerà nel 2008, e su quello calcolare gli acconti).
Voce negativa spesso molto pesante nel Conto Economico di molte imprese, gli interessi passivi (derivanti da mutui, obbligazioni, scoperti di conto corrente, contratti di leasing ecc.) sono da anni oggetto di una disciplina fiscale piuttosto tormentata, fra regole di deducibilità che variano al cambiare dei governi, ma ogni nuova variante introdotta dal legislatore sembra voler sempre pi๠complicare la vita di imprenditori e consulenti, col ricorso a regole di calcolo sempre pi๠astruse.
Nel 2007, il Governo Prodi eliminಠalcune regole molto complesse introdotte da Tremonti nella precedente legislatura, ma sostituendole con altri metodi di calcolo altrettanto complessi se non di pià¹.
Manca ancora circa un mese e mezzo rispetto alla scadenza del secondo acconto di IRPEF, IRES e IRAP nonchè dei contributi previdenziali verso l’INPS, ma già i contribuenti e i consulenti cominciano a valutare il metodo migliore per calcolarne l’ammontare.
Come tutti sanno, il legislatore concede due possibilità a scelta del contribuente: il metodo storico e il metodo previsionale. Secondo il primo metodo, l’acconto complessivo per l’anno in corso -suddiviso nelle rate di giugno e di novembre – èpari al 99% o al 100% (a seconda dell’imposta) dell’ammontare totale a debito riferito al periodo d’imposta precedente.
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