
Tali ore si raddoppiano in caso di parto gemellare o plurimo e in caso di adozione di due o pi๠bambini, anche se entrati in famiglia in date diverse.

Tali ore si raddoppiano in caso di parto gemellare o plurimo e in caso di adozione di due o pi๠bambini, anche se entrati in famiglia in date diverse.


L’art. 7 del Decreto, in particolare, stabilisce che èvietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonchè ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri, ovvero quelli che riguardano il trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa.

Esistono due tipologie di assegno di maternità , quello erogato dallo Stato e quello erogato dai Comuni. Il primo èa carico dello Stato e viene erogato e concesso dall’Inps, mentre il secondo èconcesso dai Comuni e viene erogato dall’Inps in presenza di determinati requisiti reddituali.

Anche in questo caso la lavoratrice madre ha la possibilità di usufruire dell’opportunità concessa dalla riforma del 2000 e d’accordo con il proprio datore di lavoro e con l’assenso del medico puಠscegliere di assentarsi dal lavoro nel mese che precedente la data presunta del parto e nei quattro successivi. I periodi di assenza per maternità devono essere considerati ai fini dell’anzianità di servizio.

I cinque mesi oggetto del congedo di maternità spettano alla lavoratrice anche in caso di adozione, mentre il periodo oggetto del congedo si riduce a tre mesi in caso di affidamento.

Nel suddetto periodo, tuttavia, la lavoratrice èlibera di licenziarsi presentando al datore di lavoro la consueta lettera di dimissioni, anche se in questo caso affinchè la risoluzione del rapporto di lavoro venga attuata ènecessario che tali dimissioni vengano convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del Lavoro competente per territorio.

L’istituto di previdenza sociale, in particolare, ha chiarito che il congedo di maternità e il relativo trattamento economico che ne deriva spetta solo nel caso in cui l’interruzione della gravidanza avviene a partire dal 180° giorno dopo l’inizio della gestazione, individuato mediante un calcolo a ritroso di trecento giorni dalla data presunta del parto.

La Corte, infatti, ha dichiarato l‘illegittimità costituzionale dell’art. 16, lettera c, del D.Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001, nella parte in cui non consente alla madre di usufruire del congedo obbligatorio che le spetta a partire dal momento in cui il neonato viene dimesso dall’ospedale.

In determinati casi, tuttavia, le lavoratrici in dolce attesa possono chiedere di usufruire del congedo di maternità anticipata che viene disposto dalla Direzione Provinciale del lavoro (Ispettorato del lavoro) sulla base di un accertamento medico.

Durante l’anno in corso, in particolare, gli aventi diritto che ne faranno richiesta riceveranno un assegno di importo pari a 316,25 euro mensili per cinque mesi, per un totale di 1.581,25 euro.

Il nuovo servizio potrà quindi essere utilizzato dalle lavoratrici autonome per l’inoltro delle domande volte ad ottenere la relativa indennità in relazione a determinati eventi connessi alla maternità , ovvero: parto, interruzione di gravidanza, adozione/affidamento nazionale e adozione/affidamento preadottivo internazionale.

Il periodo di astensione facoltativa èallo stesso modo coperto da contribuzione figurativa con valore pari alla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nel corso dell’anno solare in cui si colloca l’assenza dal lavoro.

La disciplina, tuttavia, varia seconda del periodo di tempo che intercorre tra la scadenza del contratto e la presunta data del parto.

In caso di adozione internazionale, infatti, èprevisto il riconoscimento del congedo di maternità (per un periodo massimo di cinque mesi) affinchè la lavoratrice possa recarsi all’estero e svolgere tutte le pratiche necessarie per l’adozione, nonchè familiarizzare con il minore e sbrigare tutte le procedure burocratiche che precedono l’ingresso del bambino in Italia.