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Maternità  e scadenza del contratto di lavoro

La circolare ministeriale del 1 dicembre 2004 riconosce il diritto alla maternità  anticipata o obbligatoria anche in caso di scadenza del contratto di lavoro, mentre la sentenza della Corte Costituzionale n. 405/2001 lo riconosce anche in caso di licenziamento per giusta causa, dovuto ad una colpa grave della lavoratrice.

La disciplina, tuttavia, varia seconda del periodo di tempo che intercorre tra la scadenza del contratto e la presunta data del parto.


Nel caso in cui il contratto èscaduto da meno di 60 giorni rispetto alla data presunta del parto, la lavoratrice ha diritto all’astensione obbligatoria, ossia tre mesi dalla nascita del bambino. Ai fini del calcolo dei 60 giorni non vengono calcolate eventuali assenze per malattia o infortunio ed eventuali congedi parentali.

Nel caso in cui il contratto èscaduto da pi๠di 60 giorni ma non oltre i 120 giorni, alla lavoratrice viene riconosciuto il congedo di maternità  solo nel caso in cui, al momento dell’inizio del congedo, risulti titolare del trattamento di disoccupazione, sostituendo quindi l’indennità  di malattia al trattamento di disoccupazione.

Nel caso in cui, infine, il contratto èscaduto da oltre 120 giorni rispetto alla data presunta del parto, allora la lavoratrice ha diritto al congedo di maternità  anticipata e alla relativa indennità  nel caso in cui ricorrano i presupposti per il congedo anticipato per gravi complicanze della gravidanza o forme morbose aggravate dalla gravidanza stessa e, nel caso in cui si verificano delle particolari condizioni mediche, anche dell’astensione obbligatoria fino ai tre mesi successivi il parto.