L’istituto di previdenza sociale, in particolare, ha chiarito che il congedo di maternità e il relativo trattamento economico che ne deriva spetta solo nel caso in cui l’interruzione della gravidanza avviene a partire dal 180° giorno dopo l’inizio della gestazione, individuato mediante un calcolo a ritroso di trecento giorni dalla data presunta del parto.
A contrario, invece, nel caso in cui l’interruzione della gravidanza avviene prima dei 180 giorni dall’inizio della gestazione non si ha diritto al congedo di maternità e al relativo trattamento economico, in quanto in questo caso la fattispecie viene identificata come aborto. In quest’ultimo caso, dunque si ha solo diritto all’indennità di malattia.
Ulteriori chiarimenti in tema di maternità sono arrivati anche da una recente sentenza della Corte Costituzionale, che in riferimento all’ipotesi di congedo di maternità e parto prematuro ha dichiarato l‘illegittimità costituzionale dell’art. 16, lettera c, del D.Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001, stabilendo che la decorrenza del congedo di maternità obbligatorio dopo il parto inizia dal momento in cui il neonato viene dimesso dall’ospedale ed entra per la prima volta nella casa familiare.