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Ispettorato del lavoro gravidanza

La legge riconosce alla lavoratrici in dolce attesa un periodo di astensione dal lavoro denominato astensione obbligatoria. Tale periodo dura complessivamente cinque mesi e, in particolare, copre i due mesi che precedono la data presunta del parto e i tre mesi successivi.

In determinati casi, tuttavia, le lavoratrici in dolce attesa possono chiedere di usufruire del congedo di maternità  anticipata che viene disposto dalla Direzione Provinciale del lavoro (Ispettorato del lavoro) sulla base di un accertamento medico.


Tale richiesta, in particolare, viene accolta quando, da uno specifico accertamento medico, emerge la sussistenza di determinate circostanze, ovvero:
– gravi complicazioni inerenti alla gravidanza o preesistenti malattie che si teme possano aggravarsi con la gravidanza stessa;
– condizioni ambientali o di lavoro che possono nuocere alla salute della donna e/o del neonato;
– mansioni pericolose, insalubri o che comportano uno sforzo eccessivo da parte della lavoratrice, accompagnate dall’impossibilità  di svolgere mansioni differenti.

Nel caso in cui sussista almeno una di queste condizioni, dunque, la lavoratrice puಠchiedere di fruire del congedo di maternità  anticipato. Affinchèvenga riconosciuta questa opportunità  ènecessario presentare all’Ispettorato del lavoro apposita domanda a cui dovrà  essere allegato il certificato medico che attesta la sussistenza dello stato di gravidanza e delle condizioni necessarie per usufruire del congedo anticipato.

Entro i sette giorni successivi alla presentazione della domanda, la Direzione provinciale del lavoro rilascerà  apposita ricevuta in duplice copia, di cui una dovrà  essere consegnata al datore di lavoro. Nel caso in cui non venga rilasciata ricevuta, una volta trascorsi i sette giorni la domanda si intenderà  accolta.