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Impresa Lavoro è un blog dedicato all'approfondimento e consulenza per imprese e lavoratori. Al suo interno troverete notizie importanti per il vostro lavoro e per la vostra impresa. Consulenza fiscale grazie ai nostri esperti.
IVA su vitto e alloggio, nuova circolare
Imprese e professionisti non sempre possono detrarre integralmente l’IVA sugli acquisti; una situazione tipica si ha quando la spesa è documentata non da fattura bensì da scontrino o ricevuta fiscale.
La quota di imposta rimasta non detratta, comunque, entra a far parte del costo del bene, deducibile ai fini IRPEF/IRES e IRAP secondo le stesse condizioni previste per la base imponibile.
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Pro-rata di detraibilità (seconda parte)
Per determinare quanta IVA addebitata dai fornitori è possibile recuperare per chi esegue in tutto o in parte operazioni esenti, occorre innanzitutto determinare l’imposta “teoricamente detraibile”, ossia quella che si detrarrebbe se non ci fossero ulteriori complicazioni.
Ci riferiamo, dunque, all’imposta a monte totalmente o parzialmente recuperabile secondo le ordinarie regole sulla detraibilità. Una volta determinata questa quantità, l’applicazione del pro-rata di detraibilità consente di individuare l’esatto ammontare che potremo confrontare con l’IVA a debito per il calcolo finale.
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Pro-rata di detraibilità (prima parte)
Per rientrare nel campo di applicazione dell’IVA, un’operazione deve consistere in una cessione di beni o prestazione di servizi eseguita sul suolo italiano nell’esercizio di impresa, arte o professione.
La presenza dei requisiti descritti (soggettivo, oggettivo e territoriale) rende un’operazione imponibile; laddove però sussistessero motivi socio-politici tassativamente indicati dalla legge (principalmente l’art. 10 del DPR 633/1972), l’operazione è esente dall’imposta: esempi tipici sono le prestazioni sanitarie, quelle didattiche, quelle assicurative.
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Cessioni di beni per cui non fu detratta l’IVA (prima parte)
Alcune norme fiscali sono molto tecniche, e in genere non sono molto rilevanti per i non addetti ai lavori. La regola che analizziamo oggi, però, pur essendo piuttosto complessa, ha un raggio d’applicazione che capita frequentemente nella vita di imprese e professionisti, ed è bene dunque chiarire qualche aspetto.
Talvolta al soggetto passivo capita di rivendere a terzi un bene strumentale per il quale, a suo tempo, l’IVA non era stata detratta (totalmente o parzialmente). La successiva cessione di questo bene va assoggettata all’imposta sul valore aggiunto oppure no?
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