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Tagli a deduzioni e detrazioni retroattivi nella legge di Stabilità  2013

Una decisione, immediatamente contestata sia dalle forze sociali che politiche italiane, che il Ministro dell'Economia e delle Finanze Vittorio Grilli avrebbe commentato dichiarando che: "se si vuole essere pi๠dolci sul fronte delle tasse, non si puಠsmettere di essere rigorosi sul taglio della spesa".

Una delle novità  pi๠sgradite della legge di Stabilità  2013, definitivamente approvata dal Governo Monti negli scorsi giorni, ècertamente quella legata all’introduzione di una franchigia sulle spese deducibili e di un tetto massimo sulle spese detraibili.

► IMPORTO SANZIONI IVA 2012

Ancor pi๠sgradito il fatto, in deroga allo Statuto del Contribuente, che tali novità  non si applicheranno dal 2013 bensà¬, con effetto retroattivo, a partire dal 1 gennaio 2012 e, dunque, già  dalla prossima dichiarazione dei redditi 2013.

► NUOVO LIMITE COMPENSAZIONE IVA DA APRILE 2012

Una decisione, immediatamente contestata sia dalle forze sociali che politiche italiane, che il Ministro dell’Economia e delle Finanze Vittorio Grilli avrebbe commentato dichiarando che: “se si vuole essere pi๠dolci sul fronte delle tasse, non si puಠsmettere di essere rigorosi sul taglio della spesa”.

► OBBLIGHI FISCALI PARTITA IVA

Cià², naturalmente, èperfettamente corretto dal punto di vista teorico ma, dal punto di vista puramente pratico, il provvedimento rischia di diventare una vera e propria scure pronta ad abbattersi sul contribuente che, in questi ultimi mesi, avrebbe effettuato le pi๠differenti spese contando, successivamente, di ridurre l’imposizione fiscale a proprio carico grazie alla possibilità  di godere delle pi๠diverse detrazioni e deduzioni fiscali.

Una speranza, purtroppo, che non molti potranno conservare a lungo giacchè il su indicato provvedimento troverà  applicazione in relazione alle pi๠differenti voci di spesa.

In particolar modo, per quanto riguarderebbe le spese deducibili, la nuova franchigia, pari a 250 euro, scatterà  sui seguenti oneri deducibili:

  • canoni degli immobili;
  • spese mediche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità  o menomazione;
  • assegni periodici corrisposti al coniuge;
  • assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale;
  • contributi versati;
  • ai fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale;
  • somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali;
  • le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative;
  • 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento della procedura di adozione;
  • erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato;
  • erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università , fondazioni universitarie, istituzioni universitarie pubbliche, enti di ricerca pubblici o vigilati dal ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della ricerca.

Le spese detraibili interessate dalla normativa saranno invece le seguenti:

  • mutui prima casa;
  • spese sanitarie;
  • assicurazioni sulla vita;
  • istruzione;
  • funerali;
  • assistenza personale;
  • attività  sportive dei figli minorenni;
  • intermediazione immobiliare;
  • erogazioni liberali;

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