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Cessioni di beni per cui non fu detratta l’IVA (seconda parte)

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Abbiamo accennato alle ipotesi di indetraibilità  soggettiva dell’IVA e alla percentuale di detrazione ammessa per chi fattura operazioni esenti da imposta: pensiamo, ad esempio, ad un medico.

Senza scendere nei complessi calcoli e modalità  di applicazione del pro-rata di deducibilità , diciamo sinteticamente che se egli emette fatture esenti da IVA per il 90% del suo complessivo volume d’affari, allora egli detrarrà  l’IVA sugli acquisti solo per il 10%.


Ora, cosa avviene quando un soggetto passivo sceglie di rivendere un bene strumentale? Pensiamo al medico che vuole rivendere una sua scrivania, o all’avvocato che rivende la sua autovettura sul mercato dell’usato. In entrambi i casi, ma per motivi diversi, l’IVA sull’acquisto era stata detratta solo in percentuale, oppure non detratta del tutto.

Ebbene, le norme oggi vigenti stabiliscono che le cessioni di beni per cui, al momento dell’acquisto, era avvenuta un’ipotesi di indetraibilità  oggettiva, sono esenti da IVA. La norma di esenzione, per l’esattezza, èl’art. 10, n. 27-quinquies del DPR 633/1972, da riportare espressamente in fattura.


Se l’indetraibilità  oggettiva aveva portato ad una deduzione solo parziale, allora anche la cessione sarà  parzialmente imponibile e parzialmente esente, in proporzione alle percentuali utilizzate a suo tempo.

Se invece l’IVA non era stata detratta (o lo era stata solo in parte) per motivi di indetraibilità  soggettiva, la cessione èpienamente imponibile. Nella fattura emessa, dunque, occorre calcolare e applicare l’IVA secondo le regole ordinarie.

Se, infine, a suo tempo erano incorse sia ipotesi di indetraibilità  oggettiva che di indetraibilità  soggettiva, che avevano concorso congiuntamente ad abbattere la quota deducibile dell’imposta, al momento della cessione occorrerà  applicare contemporaneamente le regole appena descritte per stabilire la percentuale di imponibilità  e quella di esenzione.