La quota di imposta rimasta non detratta, comunque, entra a far parte del costo del bene, deducibile ai fini IRPEF/IRES e IRAP secondo le stesse condizioni previste per la base imponibile.
Qualche mese fa, perà², l’Agenzia delle Entrate, ha sbaragliato tutte le prassi consolidate stabilendo con la risoluzione n. 84/2009 un principio ben diverso in merito ad una specifica tipologia di spese: quelle per vitto e alloggio.
L’Agenzia ha infatti stabilito che, laddove il contribuente documentasse la spesa con scontrino o ricevuta fiscale, dovrebbe scorporare il valore dell’IVA dal prezzo complessivo poichè essa non solo non sarebbe detraibile ma nemmeno deducibile.
Quest’uscita dell’Agenzia ha suscitato uno sdegno unanime di imprese e professionisti. Non solo non se ne vede il fondamento normativo, ma oltretutto le grandi aziende, che maneggiano migliaia di documenti contabili ogni giorno, sarebbero tenute a questa complessa operazione di scorporo. Il tutto, naturalmente, senza considerare i pesanti oneri fiscali che ne derivano.
Con la circolare n. 25/2010, l’Agenzia delle Entrate ètornata sull’argomento e ha parzialmente corretto il tiro. àˆ stata confermata la regola generale dello scorporo e dell’indeducibilità con questa motivazione: il contribuente, per le spese inerenti la sua attività , ètenuto a chiedere la fattura; se non la richiede, evidentemente le spese non sono inerenti e quindi risultano indeducibili.
àˆ ora prevista, perà², un’eccezione. Contabilizzare scontrini o ricevute èmeno lungo e impegnativo che contabilizzare una fattura: se il contribuente dimostra che non ha richiesto fattura per risparmiare tempo e risorse umane, l’inerenza non puಠessere negata e quindi l’IVA indetraibile torna ad essere deducibile.