Come aprire un asilo nido

Aprire un asilo nido significa intraprendere un’attività  imprenditoriale a tutti gli effetti, in quanto comporta gli stessi obblighi previsti per l’inizio di altri tipologie di attività , ossia apertura della partita Iva, iscrizione nel Registro delle Imprese, avere un conto fiscale e pagare le varie imposte, tributi e versamenti a Inps, Inail, ecc.

L’apertura di un asilo nido èdisciplinata dalla legge 1044/71, tuttavia sono diversi i punti della normativa che rimandano a decreti regionali, per cui èsempre bene informarsi delle disposizioni vigenti nel Comune, nella Provincia e nella Regione in cui si intende aprire l’attività .

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Imprenditrici straniere in costante crescita

donna indiana

Molti quotidiani hanno messo in risalto un dato particolare, fra tutti quelli diffusi da Infocamere e riferiti all’anno 2008: la crescita imponente, pur in questo periodo di profonda crisi, delle imprese registrate alla Camera di Commercio e guidate da donne di origine straniera.

Mentre infatti il numero complessivo delle imprese ristagna e anzi segna una lieve diminuzione (e le previsioni per il 2009 sono ben pi๠negative), le partite IVA aperte da donne immigrate da altri paesi comunitari e soprattutto, dall’Est, dall’Africa o dall’Oriente sono in continuo aumento: il7,8% in pi๠rispetto all’anno precedente, per un totale di 46.712 alla data del 31 dicembre scorso.

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Regime agevolato per le nuove iniziative (seconda parte)

plico di soldi di un pagamento

Quali sono i requisiti che occorre detenere congiuntamente per aderire al “forfettino”?

Innanzitutto ènecessario che si tratti a tutti gli effetti di una nuova iniziativa; essa non deve consistere in alcun modo nella prosecuzione di un’attività  già  eseguita in precedenza sotto altra forma. L’unica eccezione si ha per i professionisti che si mettono in proprio dopo il tirocinio legale.

In secondo luogo, ènecessario che il volume d’affari (determinato secondo le ordinarie regole della legge IVA) non superi determinate soglie: € 30.987,41 per i professionisti e per le imprese che prestano servizi. oppure € 61.974,82 per le imprese che operano cessioni di beni.

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Trasferire i propri beni all’impresa (II)

alcuni beni materiali di una azienda

Una volta individuati i beni che si decide di trasferire all’interno del proprio complesso aziendale per i fini di convenienza fiscale, si tratta di rispettare il meccanismo stabilito dal legislatore per non correre il rischio di incorrere in contestazioni da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

àˆ necessario, ovviamente, documentare l’acquisto e la data in cui èavvenuto: chi non ha conservato la fattura o un altro documento di prova, dunque, dovrà  rinunciare al beneficio.

I beni immobili o i beni mobili iscritti in pubblici registri (automobili, imbarcazioni…) saranno valutati sulla base del costo determinato ai fini dell’imposta di registro o di successione, o, in mancanza, sulla base del costo di acquisto.

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Repertorio notizie Economiche Amministrative

Si èavuta pi๠volte occasione di citare l’acronimo R.E.A. Tale sigla indica il “Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative”, e lo si puಠin un certo senso definire come una sorta di albo secondario rispetto al Registro delle Imprese; in esso, infatti, trovano spazio una serie di informazioni sulle aziende iscritte presso la Camera di Commercio e che tuttavia, per quanto rilevanti, non sono richieste ai fini dell’annotazione sul Registro delle Imprese.

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Modello S1: articolo atto costitutivo

Nell’analisi condotta in relazione alle modalità  di compilazione del Modello S1, rimane da compilare un ultimo riquadro principale e alcuni campi conclusivi.

Il Riquadro n. 18 chiede di indicare l’articolo dell’atto costitutivo o dello statuto nel quale sono stabilite le regole di ripartizione di utili e perdite fra i soci nelle società  personali.

In genere, essi sono suddivisi in proporzione ai rispettivi conferimenti, salvo un eventuale patto contrario (cui fa appunto riferimento il Riquadro n. 18);

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Compilazione del Modello S1 – 6° parte

Avviandoci verso la conclusione della compilazione del Modello S1, occorre dedicare attenzione ai poteri di amministrazione e rappresentanza delle diverse figure sociali.

Per l’esattezza, il Riquadro n. 15-a èdestinato ad ogni ente eccetto le società  di persone: si richiede di citare per ogni singolo organo l’articolo esatto dell’atto costitutivo o dello statuto che ne descrive i poteri.

Il Riquadro n. 15-b, invece, fa riferimento alle società  personali, laddove gli accordi sociali prevedano specifici poteri amministrativi attribuiti a singoli soci: anche qui, occorre indicare l’articolo corrispondente a tale pattuizione.

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Come si compila il modello I1

finanziaria-ufficio

Superato lo scoglio del riquadro preliminare, èpossibile ora affrontare i singoli e numerosi riquadri di dettaglio contenuti nel Modello I1.

Nel primo di essi, l’imprenditore individuale deve indicare i propri dati anagrafici, fra cui la partita IVA.

In merito a quest’ultima, la compilazione di questo rigo èimmaginabile solo nell’ipotesi che essa sia stata rilasciata prima dell’iscrizione al Registro delle Imprese, evento che con la Comunicazione Unica dovrebbe divenire un’ipotesi molto rara (riferita, ad esempio, ai liberi professionisti che in un secondo momento divengono imprenditori).

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Apertura del modello I1

imprenditorePer compilare il riquadro generale posto in apertura del modello I1, occorre effettuare un rapido excursus su alcune definizioni offerte dal nostro codice civile.

L’art. 2082 definisce l’imprenditore come colui che “esercita professionalmente un’attività  economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e di servizi”.

Senza entrare nei dettagli dottrinari – cosa che richiederebbe ben altro spazio – diciamo che sulla base dell’attività  l’imprenditore èda intendersi o come agricolo (art. 2135) o come commerciale (art. 2195).

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Modello per il registro delle imprese

stretta-di-manoDopo aver affrontato le problematiche di carattere pi๠generale, iniziamo a vedere nella sostanza il contenuto informativo da indicare nel modello di iscrizione di una nuova attività  presso il Registro delle Imprese.

Come già  accennato, per le ditte individuali si utilizza il modello I1, mentre per gli enti si impiega il modello S1.

Iniziamo, innanzitutto, dal modello I1, composto da un riquadro preliminare e diciotto differenti riquadri di dettaglio.

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Registro delle imprese

registro-impreseLa storia del Registro delle Imprese èlunga e travagliata.

Previsto dal Codice Civile già  nel 1942, èdivenuto operativo solo nel 1993, con affidamento della sua gestione alle Camere di Commercio.

Il Registro si compone di una sezione ordinaria, destinata alle generalità  delle imprese individuali e societarie, agli enti pubblici economici, ai consorzi e agli enti diversi svolgenti attività  commerciale in via esclusiva o prevalente.

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Registrazione in Camera di Commerio

camera di commercioDopo aver effettuato una disamina generale sulla Comunicazione Unica, ègiunto il momento di esaminare nei dettagli i singoli moduli di iscrizione di cui questa Comunicazione si compone, iniziando ad analizzare gli adempimenti destinati alla Camera di Commercio.

Va precisato che i diversi software di compilazione normalmente non riproducono passo passo i singoli quadri che successivamente risulteranno sui moduli stampati.

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Compilazione del software Comunica

softwareNell’utilizzo del software COMUNICA, il primo quesito da risolvere consiste nel distinguere fra le imprese che denunciano la propria costituzione e il contemporaneo avvio dell’esercizio effettivo dell’attività , e le imprese che invece rinviano l’inizio concreto ad un momento successivo.

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