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Trasferire i propri beni all’impresa (II)

alcuni beni materiali di una azienda

Una volta individuati i beni che si decide di trasferire all’interno del proprio complesso aziendale per i fini di convenienza fiscale, si tratta di rispettare il meccanismo stabilito dal legislatore per non correre il rischio di incorrere in contestazioni da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

àˆ necessario, ovviamente, documentare l’acquisto e la data in cui èavvenuto: chi non ha conservato la fattura o un altro documento di prova, dunque, dovrà  rinunciare al beneficio.

I beni immobili o i beni mobili iscritti in pubblici registri (automobili, imbarcazioni…) saranno valutati sulla base del costo determinato ai fini dell’imposta di registro o di successione, o, in mancanza, sulla base del costo di acquisto.


Se i beni sono stati realizzati internamente, si fa riferimento al costo di produzione documentato o stimabile. Per ogni anno intercorso, inoltre, il valore di tutti questi beni sarà  rivalutato del 3% a titolo di oneri incrementativi, salvo che si possa documentare analiticamente di aver sostenuto oneri maggiori.

Per quanto invece riguarda i beni mobili non iscritti nei pubblici registri (strumenti elettronici, macchinari, arredamento…) si fa riferimento esclusivamente al costo di acquisto.

Questi dati andranno quindi iscritti nel libro inventari o, per le imprese minori, nel registro dei cespiti, per dedurre da quel momento in poi le quote di ammortamento e le altre eventuali spese riferite a tali beni.


Tuttavia, le quote di ammortamento degli esercizi pregressi sarà  perduta definitivamente.

Per esempio, ipotizziamo un imprenditore che nel 2008 trasferisce alla sua azienda un computer acquistato nel 2005. L’aliquota ordinaria di ammortamento èpari al 20%, ridotta alla metà  per il primo anno. Questo significa che nel periodo 2005-2007 sono maturate quote di ammortamento per il 50%, ormai indeducibili; dal 2008 in poi, perà², sarà  possibile dedurre gli ammortamenti riferiti al rimanente 50%.