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Diritto societario svizzero

Con quest’articolo, che speriamo sia soltanto il primo di una lunga serie, da completare, perchè no, anche grazie al vostro contributo attivo, intendiamo inaugurare una completa ed esaustiva guida per guidarvi nel corse della costituzione d’un qualsiasi tipo di società  in Svizzera.

COME APRIRE UN’IMPRESA IN SVIZZERA


Aprire un’attività  in terra elvetica èsicuramente allettante e rappresenta un sicuro investimento. Avviare un’impresa in un paese solido e che, inoltre, offre il regime fiscale grandemente agevolato di cui tutti siamo a conoscenza, non puಠche essere un bene.

L’errore, perà², puಠessere dietro l’angolo e puಠcostarci parecchio (in termini finanziari, ovviamente).

La prima cosa da conoscere, dunque, èla legislazione del paese presso il quale andremo ad operare, non soltanto relativamente al diritto societario.

COSTITUZIONE FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA

La prima fonte di legge, come si puಠfacilmente intuire, ècostituita, appunto, dalla Costituzione, emanata il 29 maggio 1874 e rimasta immutata. Un’unica revisione, pi๠nella forma che nella sostanza, èstata approvata all’unanimità  dal parlamento svizzero nel 1999.

Costituzione Svizzera

RACCOLTA UFFICIALI DELLE LEGGE FEDERALI

In ottica generalista, ovviamente, èbene conoscere, nella maniera pi๠approfondita possibile, tutte le leggi fonti del diritto svizzero, per evitare spiacevoli sorprese, sia dal punto di vista civilistico che penalistico.

Leggi federali della Svizzera

CODICE DELLE OBBLIGAZIONI

Ciಠche, invece, per nessun motivo al mondo potete permettervi di tralasciare èl’importantissimo Codice delle Obbligazioni di ispirazione francese (Codice Napoleonico), la fonte vera e propria del diritto societario svizzero.

Consultando questa fondamentale risorsa avrete a vostra disposizione ogni genere di informazione, estremamente chiara e dettagliata, in merito ai vostri obblighi e ai vostri diritti nel momento in cui deciderete di aprire un’impresa in Svizzera. Il Codice in questione, infatti, èquello che fa si che la procedura civile, ascrivibile al diritto privato, sia esecutiva.

Codice delle Obbligazioni