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Regime agevolato per le nuove iniziative (seconda parte)

plico di soldi di un pagamento

Quali sono i requisiti che occorre detenere congiuntamente per aderire al “forfettino”?

Innanzitutto ènecessario che si tratti a tutti gli effetti di una nuova iniziativa; essa non deve consistere in alcun modo nella prosecuzione di un’attività  già  eseguita in precedenza sotto altra forma. L’unica eccezione si ha per i professionisti che si mettono in proprio dopo il tirocinio legale.

In secondo luogo, ènecessario che il volume d’affari (determinato secondo le ordinarie regole della legge IVA) non superi determinate soglie: € 30.987,41 per i professionisti e per le imprese che prestano servizi. oppure € 61.974,82 per le imprese che operano cessioni di beni.


Il legislatore vuole infatti agevolare l’ingresso nel mercato di ogni nuova iniziativa produttiva, ma solo di quelle pi๠fragili.

Naturalmente, al momento in cui si presenta la denuncia di inizio attività  e si opta per il regime del “forfettino”, il requisito del ridotto volume d’affari èsolo presunto e potrà  essere confermato dai fatti solo in seguito.

àˆ infine necessario adempiere a tutti gli obblighi di natura previdenziale e assicurativa: dunque, èinderogabile iscriversi all’INPS e all’INAIL o agli eventuali differenti enti di competenza, e versare regolarmente i contributi per se stessi e per gli eventuali collaboratori.


Il regime agevolato dura per tre anni, entro i quali i requisiti indicati dovranno essere costantemente rispettati; il loro mancato rispetto, invece, comporta la decadenza dalle agevolazioni.
Se non vi èdecadenza, il regime fiscale si estingue automaticamente al 31 dicembre del terzo anno. Ma anche prima di allora èpossibile in qualunque momento revocare l’adesione, qualora si decida di passare al “forfettone” oppure agli ordinari regimi contabili non agevolati.