
Competente a decidere in merito ai ricorsi amministrativi presentati avverso i provvedimenti adottati in materia di indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI èil Comitato Provinciale della struttura che ha emesso il provvedimento.

Competente a decidere in merito ai ricorsi amministrativi presentati avverso i provvedimenti adottati in materia di indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI èil Comitato Provinciale della struttura che ha emesso il provvedimento.

L’istituto previdenziale ha anzitutto precisato che tale richiesta puಠessere inoltrata esclusivamente per via telematica attraverso tre diversi canali: web, intermediari autorizzati e telefono.

Essa viene quindi erogata a favore di coloro che hanno perso il lavoro per cause indipendenti dalla loro volontà , sempre che siano in possesso dei requisiti previsti in termini di contributi (52 settimane nel biennio precedente).

Tra i vari temi affrontati nella circolare figura anche quello del calcolo dell’indennità , che viene effettuato attraverso una nuova base di calcolo ottenuta dividendo la retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, per il totale delle settimane di contribuzione. Il risultato cosଠottenuto deve poi essere moltiplicato per il coefficiente numerico 4,33.

Contestualmente, la disoccupazione con requisiti ridotti verrà sostituita dalla mini-Aspi, destinata a fornire un sostegno economico a coloro che hanno perso il lavoro e che non sono in possesso dei requisiti per poter ottenere l’ASpI ordinaria.

Essa consiste in un’indennità mensile spettante ai lavoratori subordianti che hanno perso il lavoro per cause indipendenti dalla loro volontà .

In particolare, il contributo ordinario di finanziamento delle indennità ASpI e mini ASpI posto a carico dei datori di lavoro èpari all’1,61% della retribuzione imponibile.

In questo modo, dunque, gli italiani avranno la possibilità di verificare se potranno o meno mantenere nel corso della vecchiaia lo stesso stile di vita e eventualmente decidere di ricorrere alla previdenza complementare.


L’istituto previdenziale, in particolare, ha anzitutto premesso che la giurisprudenza di legittimità separa le due fattispecie, considerando il recesso dal rapporto di lavoro durante il periodo di prova cosa ben diversa dal licenziamento dal rapporto definitivo, soprattutto in considerazione di quello che èl’obiettivo del periodo di prova, ovvero valutare le capacità lavorative del soggetto.

Nel caso specifico del part-time occorre distinguere a seconda della distribuzione della prestazione lavorativa nel corso dell’anno, del mese o della settimana.


Al riguardo occorre premettere che con la circolare n. 137 del 21 dicembre 2007 èstato sancito in favore delle lavoratrici a progetto e categorie assimilate, nonchè delle associate in partecipazione e delle libere professioniste iscritte alla gestione separata, il diritto alla contribuzione figurativa per i periodi di astensione dal lavoro per maternità ai fini del diritto alla pensione e della determinazione della relativa misura.

Per poter produrre tale istanza ènecessario essere in possesso del pin d’accesso ai servizi online dell’Inps, accedere al “Cassetto Previdenziale Aziende” e successivamente alla nuova funzionalità telematica denominata “Riduzione Edilizia”, posta all’interno della sezione “Comunicazioni on-line”.