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Ricorso per rifiuto erogazione ASpI

In caso di rifiuto da parte dell’Inps a concedere l’ASpI o la mini-ASpI, il richiedente, qualora ritenga di aver diritto alla prestazione e che pertanto la decisione dell’ente previdenziale sia ingiusta in quanto lesiva di un suo diritto, puಠpresentare ricorso avverso tale decisione.

Competente a decidere in merito ai ricorsi amministrativi presentati avverso i provvedimenti adottati in materia di indennità  di disoccupazione ASpI e mini-ASpI èil Comitato Provinciale della struttura che ha emesso il provvedimento.


Il ricorso deve essere presentato entro il termine di 90 giorni dalla recezione del provvedimento amministrativo con cui l’ente informa il cittadino del rigetto della domanda.

Per quanto riguarda invece le modalità  di presentazione del ricorso, questo puಠessere inoltrato direttamente dal cittadino online, utilizzando l’apposita procedura disponibile tra i “Servizi Online” dedicati ai cittadini del sito www.inps.it (denominata “ricorsi online”). In tal caso ènecessario essere in possesso del codice PIN, oppure richiederlo tramite il sito stesso o tramite il Contact Center al numero di telefono 803164. In alternativa èpossibile rivolgersi a patronati o a soggetti intermediari dell’istituto, che provvederanno quindi ad inoltrare il ricorso per conto del cittadino.

Per la proposizione della vertenza giudiziaria avverso il provvedimento di concessione o diniego della prestazione il termine èdi un anno. Al riguardo l’Inps ricorda che tale termine decorre in alternativa: dal 181° giorno successivo a quello di comunicazione del provvedimento amministrativo di definizione della domanda di prestazione; dal 301° giorno successivo alla data di presentazione della domanda nel caso di mancata definizione; dal giorno successivo alla reiezione del ricorso amministrativo intervenuta entro il termine di 90 giorni; dal 91° giorno successivo alla presentazione del ricorso amministrativo al Comitato Provinciale.