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Condizioni per l’autorizzazione alla CIGS

Con la circolare n. 22 del 11 luglio 2016 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha definito condizioni e modalità  di attuazione del decreto interministeriale n. 95075 del 25/03/2016. Il decreto individua i criteri per l’accesso ad un ulteriore periodo di CIGS.

Il riferimento sono le aziende in crisi aziendale che in corso di trattamento cessino l’attività  e cedano l’azienda stessa con il riassorbimento del personale. Nella circolare che si puಠleggere per intero qui, èimportante approfondire il punto 3): Condizioni per l’autorizzazione al trattamento di integrazione salariale.

Come mettersi in proprio in periodi di crisi economica

Il trattamento di integrazione salariale disciplinato dal citato Decreto interministeriale èda intendersi come una proroga di un trattamento di CIGS- per crisi aziendale- già  in corso. Al fine di poter accedere all’ulteriore periodo di cigs ènecessario che si ravvisino congiuntamente tutte le condizioni indicate all’articolo 2. àˆ innanzitutto richiesto che l’impresa che intende accedere tale ulteriore periodo di integrazione salariale per i propri dipendenti, abbia già  in corso un trattamento di integrazione salariale, di cui all’articolo 21, comma 1 lett.b, del D.L.gs n. 148/2015 ovvero ai sensi dell’articolo 1, comma 5 della legge n. 223/91 e stante l’aggravarsi delle iniziali difficoltà , presupposto del programma di crisi aziendale in corso, sia nell’impossibilità  di portare a termine il piano di risanamento contenuto nel sopra citato programma. In tali circostanze, se si determina la cessazione dell’attività  aziendale e contestualmente si indichino concrete e rapide prospettive di cessione dell’azienda stessa e del trasferimento dei lavoratori, puಠessere richiesta la proroga del trattamento di CIGS. Il piano di cessione- sostenuto dalla procedura di cui all’articolo 47, di cui alla legge 29 dicembre 1990, n. 428- deve essere articolato in modo tale che sia garantita il pi๠possibile la salvaguardia dei livelli occupazionali. Determinata la cessazione di attività  e individuate le prospettive di cessione, l’impresa deve stipulare uno specifico accordo con le parti sociali presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche con la presenza del Ministero dello sviluppo economico, nel quale illustri- tra le altre condizioni- come il piano di sospensioni dei lavoratori sia motivatamente ricollegabile nei tempi e nei modi alla prospettata cessione di attività . Nella medesima sede va presentato, altresà¬, un articolato e dettagliato piano per il riassorbimento del personale sospeso. Verificati i requisiti di accesso a tale ipotesi di proroga del trattamento di cigs, per il perfezionamento dell’accordo governativo stesso e per la conseguente autorizzazione al trattamento di sostegno al reddito ènecessaria la verifica della sostenibilità  finanziaria dell’intervento programmato, stante le risorse finanziarie contingentate.