
Compilazione 770 Condominio




La base imponibile su cui si calcola tale imposta èdata dalla rendita catastale, rivalutata del 5%, moltiplicata per: 110 se si tratta della prima casa; 120 per i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A e C (escluse le categorie A/10 e C/1); 140 per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale B; 60 per i fabbricati delle categorie A/10 (uffici e studi privati) e D; 40,8 per i fabbricati delle categorie C/1 (negozi e botteghe) ed E.

Scadrà venerdଠ16 marzo 2012, come forse qualcuno già saprà , la possibilità di effettuare l’adeguato versamento, mediante modello F24, della tassa annuale sulla vidimazione dei libri contabili relativi all’esercizio d’impresa 2011.

La base imponibile su cui si applica l’aliquota del caso èdata dalla rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per un coefficiente che varia in base alla tipologia dell’immobile oggetto dell’atto di donazione, ovvero: 110 se si tratta della prima casa; 120 per i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A e C (escluse le categorie A/10 e C/1); 140 per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale B; 60 per i fabbricati delle categorie A/10 e D; 40,8 per i fabbricati delle categorie C/1 ed E. Se si tratta invece di terreni non edificabili la base imponibile si determina moltiplicando per 90 il reddito dominicale già rivalutato del 25%.



In merito a tale contributo, in particolare, la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito anzitutto che la base imponibili su cui viene calcolato èdiversa dalla base imponibile Irpef, in quanto quest’ultima viene determinata al netto egli oneri deducibili, mentre nel caso del contributo di solidarietà viene determinata al lordo di tali oneri.

Di seguito indichiamo nel dettaglio tutte le principali scadenze fiscali dei prossimi due mesi.

Le novità , come chiunque potrebbe immaginare, sono moltissime e, la loro disomogenea e variegata natura non ci consentirebbe di riassumerle nel breve spazio, quale quello a nostra disposizione, di un breve post su un blog.

Nel caso in cui non si sia scelto di optare per il regime della cedolare secca, occorre versare l’imposta di registro, il cui ammontare dipende dal tipo di immobile affittato e dal canone di locazione, fermo restando un versamento minimo di 67 euro. In particolare:



Sono perಠprevisti dei casi di esenzione dal pagamento di tale imposta a favore di determinate tipologie di redditi o di redditi inferiori rispetto ad una determinata soglia.
