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Obbligo di conferma cedolare secca entro maggio 2012

I proprietari di immobili ad uso abitativo concessi in locazione mediante contratto registrato o prorogato prima del 7 aprile 2011 e che hanno scelto di optare per il regime della cedolare secca in sede di dichiarazione dei redditi, sono chiamati a ribadire la scelta di tale opzione entro il termine previsto per la scadenza del versamento dell’imposta di registro annuale, ossia entro i 30 giorni successivi alla scadenza della singola annualità  contrattuale.

FAC SIMILE COMUNICAZIONE CEDOLARE SECCA

Entro tale termine, inoltre, il conduttore dovrà  inviare al locatore una lettera mediante raccomandata con avviso di ricevimento, attraverso la quale lo informa di aver optato per il regime della cedolare secca e di rinunciare quindi ad esercitare la facoltà  di chiedere l’aggiornamento del canone a qualsiasi titolo.

QUANDO CONVIENE LA CEDOLARE SECCA

Un esempio pratico chiarirà  meglio la questione. Supponiamo che il locatore abbia deciso di optare per la cedolare secca in sede di dichiarazione dei redditi per il 2011 in relazione ad un contratto di durata quadriennale partito il 1° marzo 2010. L’Agenzia delle Entrate, attraverso la circolare n. 26/E del 01/06/2011, sostiene che questa opzione si estingue dal 1 gennaio 2012 e che quindi se il locatore intende applicare la cedolare secca anche per il 2012 deve, entro il mese di maggio 2012, ossia entro il termine previsto per la scadenza dell’imposta di registro, inviare all’Agenzia delle Entrate il Modello 69. Cosଠfacendo l’opzione rimarrà  valida per tutte le annualità  contrattuali successive.

Nel caso in cui, invece, l’opzione della cedolare secca sia stata esercitata in sede di registrazione o proroga del contratto a partire dal 7 aprile 2011, essa esplica i suoi effetti per tutta la durata del contratto, senza che siano necessarie ulteriori conferme da parte del proprietario.