
In merito a tale contributo, in particolare, la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito anzitutto che la base imponibili su cui viene calcolato è diversa dalla base imponibile Irpef, in quanto quest’ultima viene determinata al netto egli oneri deducibili, mentre nel caso del contributo di solidarietà viene determinata al lordo di tali oneri.
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Altro chiarimento riguarda i dipendenti pubblici e i pensionati, in quanto in questo caso il contributo di solidarietà viene applicato solo sulla parte di reddito eccedente i 300.000 euro che non sia già stata assoggettata ad altre riduzioni, in forza della riduzione degli emolumenti del 5% sulla parte che va da 90.000 a 150.000 euro e del 10% sulla parte eccedente i 150.000 euro per i dipendenti pubblici e del contributo di perequazione del 5% sulla parte che va dai 90.000 ai 150.000 euro, del 10% sulla parte eccedente i 150.000 euro e del 15% sulla parte eccedente i 200.000 euro per i pensionati.
► CODICI TRIBUTO CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ
Per quanto riguarda le modalità di pagamento di tale contributo, invece, per i lavoratori che possiedono esclusivamente redditi da lavoro dipendente e assimilati, il contributo è determinato dai sostituti d’imposta al momento delle operazioni di conguaglio di fine anno, mentre chi in aggiunta a questi possiede anche altri redditi deve calcolare il contributo in sede di dichiarazione dei redditi, tenendo conto di quanto è stato trattenuto e certificato nel Cud dal sostituto d’imposta.
Il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo nello stesso periodo di imposta cui esso si riferisce, anche se viene calcolato e versato nell’annualità successiva, ne deriva quindi che si tratta di una deducibilità cosiddetta “per competenza” che ha effetto anche sulla determinazione delle addizionali regionale e comunale. Trattandosi di un’imposta straordinaria, inoltre, non concorre all’importo dell’Irpef e non rileva nella determinazione dell’aliquota media da applicare ai fini della tassazione separata.