La donazione, sebbene consista in un trasferimento a titolo gratuito, è soggetta al pagamento di diverse imposte...

La base imponibile su cui si applica l’aliquota del caso è data dalla rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per un coefficiente che varia in base alla tipologia dell’immobile oggetto dell’atto di donazione, ovvero: 110 se si tratta della prima casa; 120 per i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A e C (escluse le categorie A/10 e C/1); 140 per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale B; 60 per i fabbricati delle categorie A/10 e D; 40,8 per i fabbricati delle categorie C/1 ed E. Se si tratta invece di terreni non edificabili la base imponibile si determina moltiplicando per 90 il reddito dominicale già rivalutato del 25%.
L’aliquota da applicare alla base imponibile così determinata è pari: al 4% per il coniuge e i parenti in linea retta, da calcolare sul valore eccedente i 1.000.000 di euro per ciascun beneficiario della donazione; 6% per fratelli e sorelle, da calcolare sul valore eccedente i 100.000 euro per ciascun beneficiario; 6% per gli altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al terzo grado (senza alcun limite di importo); 8% per le altre persone (senza alcun limite di importo.
► TASSAZIONE DONAZIONE ANCHE IN MANCANZA DI FORMA SCRITTA
Per quanto riguarda i casi in cui è prevista una franchigia, il limite è di 1.500.000 euro se il soggetto beneficiario è una persona portatrice di handicap grave.
Sempre sulle donazioni di beni immobili sono inoltre dovute altre due imposte: l’imposta ipotecaria, nella misura del 2% del valore dell’immobile, e l’imposta catastale, nella misura dell’1% del valore dell’immobile. In entrambi i casi è previsto un versamento minimo di 168 euro, inoltre se il beneficiario della donazione possiede i requisiti previsti per le agevolazioni fiscali prima casa, le due imposte sono dovute nella misura fissa di 168 euro ciascuna.