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Avvio senza sanzioni black list

Dopo le lamentele delle imprese in merito alla poca chiarezza di alcuni punti della normativa che disciplina l’obbligo di comunicare periodicamente le operazioni intercorse con operatori residenti in paesi della black list, il fisco ha deciso di accogliere la richiesta degli operatori e di fissare periodo di tolleranza in cui, in caso di errori o omissioni nella compilazione della comunicazione, non saranno applicate sanzioni, purchè le omissioni o gli errori vengano sanati entro il 31 gennaio 2011.

A precisarlo èstata la circolare n. 54/E del 28 ottobre, attraverso la quale l’Agenzia delle Entrate ha fatto sapere che, considerata la novità  dell’adempimento e vista la difficoltà  nel reperimento delle informazioni necessarie, non saranno sanzionati gli eventuali errori riscontrati in sede di controllo, purchè questi vengano sanati entro la fine di gennaio del prossimo anno.


Il periodo di tolleranza richiesto dagli operatori, dunque, èstato concesso e, come precisato nella circolare stessa, riguarda esclusivamente le comunicazioni intercorse nel periodo compreso tra luglio e settembre per i contribuenti che presentano la dichiarazione a cadenza trimestrale e da luglio a novembre per quelli che invece la presentano mensilmente.

La circolare, dunque, ha tranquillizzato gli operatori, soprattutto dopo che alcuni esperti avevano sottolineato l’elevata probabilità  di sanzioni nel corso del primo periodo, suggerendo addirittura di includere nei costi derivanti da questo nuovo adempimento anche quello di eventuali sanzioni, a cui tra le altre cose viene applicato il cumulo materiale e non giuridico.

Nessuna novità , invece, in merito alla scadenza che continua ad essere quella del 2 novembre. Di conseguenza si ritiene che il fisco abbia deciso di acconsentire ad una sola richiesta degli operatori, optando per il periodo di tolleranza e non anche per una proroga della scadenza.