Black List e modello Unico 2013

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I componenti negativi, derivanti da operazioni con soggetti domiciliati in Stati o territori a fiscalità  privilegiata, necessitano di una separata indicazione nella dichiarazione dei redditi. Inoltre bisogna provare che la controparte estera svolge un’attività  commerciale effettiva.

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Paesi black list 2013 elenco

Tutti i soggetti che esercitano attività  di impresa, siano essi società  di capitali, società  di persone, ditte individuali, stabili organizzazioni o enti non commerciali con reddito d’impresa, hanno l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate tutte le operazioni economiche effettuate con soggetti residenti in paesi a fiscalità  privilegiata, puntualmente indicati nella cosiddetta black list contenuta nel decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10/5/1999) e successivamente modificata con il decreto emesso il 27 luglio 2010.

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Indeducibilità  costi black list ed eccezioni

Con l’approssimarsi del termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi, torna a farsi largo la questione della indeducibilità  dei cosiddetti costi black list, ovvero delle componenti negative di reddito derivanti da transazioni con imprese o liberi professionisti residenti o localizzati negli Stati a fiscalità  privilegiata puntualmente individuati dal Dm del 23 gennaio 2002.

Per questi costi, in particolare, l’articolo 110 del Tuir prevede una presunzione di indeducibilità  che si estende a qualunque componente negativo che concorre alla determinazione del reddito derivante da rapporti con imprese o professionisti localizzati nei cosiddetti paesi black list. Ne deriva quindi che vi rientrano non solo i costi per l’acquisto di beni o servizi ma anche ammortamenti, svalutazioni, perdite minusvalenze, canoni di locazione e interessi passivi derivanti da transazioni finanziarie o commerciali.

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Novità  black list 2012

Il Decreto semplificazioni (Decreto Legge n. 16 del 2012), entrato in vigore lo scorso 2 marzo, ha apportato delle modifiche in merito ad alcuni adempimenti fiscali finalizzati all’accertamento e alla lotta all’evasione fiscale.

Tra queste figurano le novità  spesometro 2012 e le novità  riguardanti gli obblighi connessi alle operazioni intercorse con operatori residenti i paesi inclusi nella black list, ossia in paesi considerati a fiscalità  privilegiata.

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Paesi black list 2012 elenco

L’obbligo di comunicazione delle operazioni intercorse con i paesi a fiscalità  privilegiata introdotto dalla legge 448/98 èfinalizzato a contrastare le frodi internazionali in materia fiscale attuate soprattutto mediante l’emigrazione fittizia finalizzata all’evasione fiscale.

L’obbligo di comunicazione delle operazioni con soggetti che risiedono in uno dei paesi ricompresi nella cosiddetta black list èa carico di tutti i soggetti passivi d’Iva che agiscono nell’esercizio di un’impresa, di un’arte o di una professione.

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Compilazione modulo RW black list

L’Agenzia delle Entrate ha diffuso ieri una circolare mediante la quale, in risposta ad alcuni quesiti posti dagli operatori, ha fornito alcuni chiarimenti inerenti alle comunicazioni black list. Nella stessa circolare, inoltre, sono stati anche chiariti alcuni dubbi in merito all’obbligo di compilazione del modulo RW nei movimenti dall’estero sull’estero.

A riguardo, in particolare, L’Agenzia ha chiarito che il trasferimento va considerato da estero su estero anche se l’operazione oltreconfine avviene all’interno dello stesso Stato. Anche in questo caso, quindi, l’operazione deve obbligatoriamente essere segnalata nella sezione III del modulo RW della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui il movimento èstato effettuato.

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Chiarimenti comunicazioni black list dall’Agenzia delle Entrate

Con la circolare n. 28/E del 21 giugno 2011 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’obbligo di comunicazione delle operazioni “black list, ovvero in relazione alle modalità  di invio delle comunicazioni e alle sanzioni in sede di prima applicazione.

Per quanto riguarda le precisazioni in tema di comunicazione delle operazioni “black list”, l’Agenzia delle Entrate, in riferimento ad alcuni quesiti posti dagli operatori, ha precisato che in sede di comunicazione delle operazioni avvenute con soggetti residenti o domiciliati in paesi a fiscalità  privilegiata (vedi paesi black list 2011 elenco) occorre far riferimento ai dati rilevabili dalla bolletta doganale e non dalla fattura.

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Paesi black list 2011 elenco

La legge 448/98 ha introdotto l’obbligo per i soggetti passivi d’Iva di comunicare al fisco le operazioni intercorse con soggetti a fiscalità  privilegiata, ossia residenti in uno dei paesi inclusi nella cosiddetta black list. L’obbligo èfinalizzato soprattutto a contrastare l’emigrazione fittizia per finalità  tributarie.

I paesi che rientrano nella black list e in relazione ai quali vige l’obbligo di comunicazione delle operazioni sono quelli individuati dal decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10/5/1999.

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Operazioni escluse dalla black list

Scade oggi la possibilità  di effettuare correzioni black list per evitare sanzioni, tuttavia l’Agenzia delle Entrate con la circolare 2/E del 28 gennaio ha fornito gli ultimi chiarimenti in merito all’obbligo di comunicazione delle operazioni intercorse con aziende residenti in paesi facenti parte della lista nera.

La circolare anzitutto prevede la riduzione della sanzione a un ottavo del minimo nel caso in cui gli errori commessi nella compilazione vengano sanati entro un anno dall’omissione o dall’errore.

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Correzioni black list per evitare sanzioni

Tutti coloro che hanno compilato e trasmesso la comunicazione relativa alle operazioni intercorse con aziende residenti in paesi che rientrano nella cosiddetta black list hanno tempo fino al 31 dicembre per correggere gli errori commessi ed evitare cosଠdi incorrere in sanzioni.

La sanatoria senza sanzioni, concessa dal fisco in forza della circolare 54/E del 28 ottobre 2010, riguarda ogni tipologia di errore commesso nella compilazione del modello, a partire da irregolarità  nella compilazione dei dati fino ad arrivare ad errori nell’indicazione degli importi o nell’omissione di acquisti o vendite.

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Black list: Malta e Cipro escluse dal 2004

Secondo un’interpretazione dell’Associazione italiana dottori commercialisti di Milano, nella comunicazione delle operazioni intercorse con aziende residenti in paesi che rientrano nella cosiddetta “black list” vanno esclude quelle intercorse con aziende residenti a Cipro e Malta già  a partire dall’anno di imposta 2004.

La conclusione a cui èarrivata l’Associazione si basa sulla disposizione prevista dall’articolo 110, comma 10 del Tuir, in cui viene stabilito che “non sono ammessi in deduzioni gli oneri relativi a operazioni intercorse tra un’impresa residente in Italia e un’altra fiscalmente domiciliata in Stati o territori black-list non appartenenti all’Ue“.

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Sede in black list, previsto obbligo di comunicazione

Attraverso la risoluzione n. 121/E del 29 novembre l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la comunicazione inerente ai rapporti intercorsi con un’azienda residente in uno dei paesi facenti parte della cosiddetta black list riguarda anche le aziende italiane residenti in paesi in cui non c’èl’Iva.

Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate èarrivato a seguito di un interpello presentato da una ditta operante nel settore edile e che ha una stabile organizzazione negli Emirati Arabi Uniti. La stessa azienda nel formulare la richiesta di chiarimento ha precisato che numerose operazioni avvengono con ditte facenti parte degli stessi Emirati Arabi Uniti, paese in cui non èprevista Iva.

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Questionario black list dalla Guardia di Finanza

Da alcune settimane la polizia tributaria sta intensificando il monitoraggio sui rapporti tra le aziende italiane e quelle residenti nei paesi della black list mediante l’invio di un questionario alle imprese di medie e rilevanti dimensioni.

Attraverso questa sorta di questionario le imprese devono indicare, in relazione all’anno 2008, non solo i dati relativi ai fornitori o ai clienti di aziende residenti in paesi che godono di un regime fiscale agevolato ma anche le partecipazioni detenute in società  che si trovano nei paesi che figurano nella lista nera.

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Avvio senza sanzioni black list

Dopo le lamentele delle imprese in merito alla poca chiarezza di alcuni punti della normativa che disciplina l’obbligo di comunicare periodicamente le operazioni intercorse con operatori residenti in paesi della black list, il fisco ha deciso di accogliere la richiesta degli operatori e di fissare periodo di tolleranza in cui, in caso di errori o omissioni nella compilazione della comunicazione, non saranno applicate sanzioni, purchè le omissioni o gli errori vengano sanati entro il 31 gennaio 2011.

A precisarlo èstata la circolare n. 54/E del 28 ottobre, attraverso la quale l’Agenzia delle Entrate ha fatto sapere che, considerata la novità  dell’adempimento e vista la difficoltà  nel reperimento delle informazioni necessarie, non saranno sanzionati gli eventuali errori riscontrati in sede di controllo, purchè questi vengano sanati entro la fine di gennaio del prossimo anno.

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