
Una volta esistevano, in materia, quattro gradi di giudizio, presso le commissioni tributarie provinciali e regionali, presso la Commissione Centrale e presso la Corte di Cassazione.
Una volta esistevano, in materia, quattro gradi di giudizio, presso le commissioni tributarie provinciali e regionali, presso la Commissione Centrale e presso la Corte di Cassazione.
Percià², se il contratto èstipulato il 22 dicembre 2010 e ha effetto dal 7 gennaio 2011, l’intera provvigione spetterà all’agente nel periodo d’imposta 2010, e questo permane anche se venisse materialmente incassata nel 2012.
Le cose perಠnon andarono come previsto e la signora non ottenne comunque la casa.
Il direttore Attilio Befera, infatti, ha chiarito recentemente le quattro linee-guida che muoveranno l’azione rinnovatrice dell’Agenzia nel corso del 2010, che peraltro portano avanti strade già tracciate negli anni passati.
Fra le tante novità introdotte nel 2010 in materia di IVA, vi èun radicale cambiamento nel sistema dei rimborsi: ogni soggetto passivo presenterà un’istanza all’Agenzia delle Entrate, che si impegnerà per ottenere il dovuto presso le autorità estere.
Questo semplificherà le difficoltà burocratiche e linguistiche, dato che le aziende non dovranno pi๠impazzire per conoscere e applicare le distinte procedure usate in Francia, Svezia, Slovacchia ecc.
Fra le novità pi๠interessanti, la rivoluzione semplificatrice della disciplina con cui i soggetti passivi non residenti possono ottenere i rimborsi sull’IVA sborsata in un altro Paese comunitario. Precisiamo che, con il concetto di “soggetti passiviâ€, facciamo riferimento a chi esercita attività d’impresa, arte e professione, escludendo dunque tutti i privati consumatori (per cui esistono altre forme di rimborso).
Sennonchè, i fondi momentaneamente stanziati sono molto scarsi rispetto alle istanze preventivabili, cosଠla
procedura prevista del click-day prima rinviata èstata sospesa perchè inadeguata.
La cosa, perà², diviene ancora pi๠seccante (nonchè pi๠grave per le proprie finanze) quando il lavoratore non solo non ottiene quando gli spetta per la sua prestazione ma nemmeno il rimborso per le spese da lui anticipate, come possono essere le marche da bollo o altri oneri vari.
La prassi pi๠diffusa èquella di non anticipare nulla e pretendere dal cliente il versamento anticipato degli importi necessari, ma non sempre ciಠèpraticabile.
Le modifiche vanno in favore dei viaggiatori, ma sta di fatto che la casistica èora cosଠvariegata che non pochi cittadini si sono lamentati di averci capito poco o niente.
Vediamo dunque di fare un po’ di chiarezza.
Precisiamo subito che la T.I.A. èstata finora adottata da 1.193 Comuni, circa il 15% del totale; per tutti gli altri, che hanno per ora mantenuto la Tarsu, la sentenza non comporta alcuna conseguenza.
In realtà non esistono particolari motivi tecnici per cui occorra aspettare tanto: semplicemente, i fondi a disposizione scarseggiano regolarmente.
Si èaccennato, ad esempio, che le dichiarazioni IVA che presentano un credito superiore a diecimila euro dovranno presentare il visto di un esperto che attesti l’esistenza di questo credito, qualora lo si voglia impiegare in compensazione o richiederlo a rimborso.
Con un comunicato ufficiale, l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che i fondi stanziati dovrebbero comunque risultare sovrabbondanti rispetto alle esigenze, e quindi non ci sarebbe nessun bisogno di sgomitare il 12 giugno, potendo rimandare l’incombenza alle settimane successive; ma, come èvidente, fidarsi èbene fino ad un certo punto.