Trenitalia ha recentemente modificato le regole previste per il rimborso dei biglietti inutilizzati..

Le modifiche vanno in favore dei viaggiatori, ma sta di fatto che la casistica è ora così variegata che non pochi cittadini si sono lamentati di averci capito poco o niente.
Vediamo dunque di fare un po’ di chiarezza.
Innanzitutto, i biglietti vanno divisi in due categorie: da un lato gli eurostar, gli intercity e gli espressi, dall’altra i treni regionali. La differenza consiste nel fatto che per i primi si acquista un biglietto “personalizzato”, in cui cioè è stabilita una tratta precisa, ragione per cui, perso il treno, il biglietto diviene inutilizzabile.
Per i motivi inversi, non è richiesta la vidimazione, al contrario dei ticket per i treni regionali, utilizzabili liberamente entro sessanta giorni dalla data di emissione.
Ebbene, per i biglietti della prima categoria, la richiesta di rimborso può essere eseguita alla biglietteria prima o dopo la partenza del treno; l’importo del biglietto, però, è decurtato rispettivamente del 20 o del 50%.
Inoltre, la richiesta di rimborso posteriore alla partenza è accolta solamente entro un breve lasso di tempo, scaduto il quale si perde ogni diritto. La durata del lasso di tempo varia a seconda del tipo di biglietto e degli eventuali sconti di cui si è goduto al momento dell’acquisto; i biglietti acquistati on line non sono comunque mai rimborsabili se il treno è già partito.
Per i biglietti dei treni regionali, invece, la richiesta di rimborso può essere presentata entro i sessanta giorni dalla data di acquisto, e mai oltre; se il biglietto è già stato vidimato, però, si ha solo mezz’ora di tempo dal momento dell’obliterazione. In entrambe le ipotesi, anche qui all’entità del rimborso è decurtato il 20% dell’importo.