Trasferimento illegittimo del lavoratore e risarcimento danni

mobbing

Il trasferimento del lavoratore ad altra sede o unità  produttiva deve essere giustificato da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. In caso contrario, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito a causa di tale trasferimento.

Riguardo al risarcimento del danno non patrimoniale, la Corte di Cassazione èintervenuta di recente con la sentenza n. 11527 del 14 maggio 2013, con la quale èstato respinto il ricorso presentato da un lavoratore contro la sentenza della Corte d’Appello, che a sua volta aveva ha respinto la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale subito a causa del trasferimento.

Assunzione per sostituzione lavoratore assente

Il lavoratore assunto a tempo determinato per sostituire un altro dipendente assente ma che ha diritto alla conservazione del posto di lavoro durante tale periodo (si pensi ad esempio al caso di una lavoratrice in congedo di maternità ) non deve essere necessariamente destinato allo svolgimento delle mansioni svolte dal lavoratore assente, potendo il nuovo lavoratore essere destinato anche ad altre mansioni, sulla base di quelle che sono le esigenze aziendali.

L’importante èche vi sia sempre una correlazione tra assenza ed assunzione a termine, nel senso che quest’ultima deve essere stata determinata dalla necesità  creatasi nell’azienda per effetto della prima.

Invenzioni dei ricercatori universitari e degli enti pubblici

L’art. 65 del D.Lgs. 30/05 contiene la disciplina riguardante la titolarità  dei diritti delle invenzioni fatte dai ricercatori universitari e dai ricercatori impiegati presso gli enti pubblici di ricerca. In tal caso, infatti, la disciplina èdiversa da quella prevista per le invenzioni del lavoratore dipendente, contenuta nell’art. 64 dello stesso decreto legislativo.

Contrariamente a quanto accade per i lavoratori dipendenti, infatti, èprevisto che qualora l’invenzione venga fatta nell’ambito di un rapporto con un’università  o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi finalità  di ricerca, il ricercatore ètitolare esclusivo dei diritti derivanti dall’invenzione brevettabile di cui èautore.

Invenzioni del lavoratore dipendente

La disciplina riguardante la titolarità  delle invenzioni dei lavoratori dipendenti ècontenuta nell’art. 64 del D.Lgs 30/05, il quale stabilisce che quando l’invenzione viene fatta nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato o in esecuzione ad un contratto i diritti che ne derivano appartengono al datore di lavoro. Al lavoratore spetta solo il diritto ad essere riconosciuto come autore dell’invenzione stessa.

Sempre qualora l’invenzione venga fatta nell’ambito di un rapporto di lavoro o in esecuzione ad un contratto e non èprevista una retribuzione come compenso per l’attività  inventiva, nel caso in cui il datore di lavoro ottenga il brevetto èriconosciuto al lavoratore il diritto a ricevere un equo compenso.

Risarcimento del danno anche in assenza di mobbing

La Corte di Cassazione, consapevole della difficoltà  di riuscire a dimostrare episodi di mobbing, con la sentenza n. 18927 ha spianato la strada per ottenere un risarcimento a tutti quei lavoratori che subiscono vessazioni o discriminazioni sul luogo di lavoro, anche se manca la prova che si sia trattato di mobbing.

Secondo la Suprema Corte, infatti, perchè a favore del dipendente che ha subito episodi mortificanti venga riconosciuto il diritto ad ottenere un risarcimento èsufficiente la presenza di una serie di azioni che, se esaminate singolarmente, appaiono idonee a minare quell’integrità  psico-fisica che il datore di lavoro ha l’obbligo di tutelare in base a quanto stabilito sia dalla legge che dalla Costituzione.